Art. 1

In vigore dal 7 ott 2008
Il regolamento (CE) n. 423/2008 è modificato come segue: 1) l'articolo 44, paragrafo 1, primo comma, è modificato come segue: a) alla lettera c) è aggiunta la frase seguente: «Tuttavia, se la pratica o il trattamento enologico oggetto di tale autorizzazione sperimentale è una pratica enologica già raccomandata e pubblicata dall'OIV, i prodotti ottenuti possono essere commercializzati in tutta la Comunità;»; b) è aggiunta la seguente lettera e): «e) le pratiche e i trattamenti in questione siano iscritti nel documento di accompagnamento di cui all'articolo 70, paragrafo 1, e nel registro di cui all'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999.»; 2) gli allegati XIV e XVI sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
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