Art. 1
In vigore dal 7 ott 2008
Il regolamento (CE) n. 423/2008 è modificato come segue:
1)
l'articolo 44, paragrafo 1, primo comma, è modificato come segue:
a)
alla lettera c) è aggiunta la frase seguente:
«Tuttavia, se la pratica o il trattamento enologico oggetto di tale autorizzazione sperimentale è una pratica enologica già raccomandata e pubblicata dall'OIV, i prodotti ottenuti possono essere commercializzati in tutta la Comunità;»;
b)
è aggiunta la seguente lettera e):
«e)
le pratiche e i trattamenti in questione siano iscritti nel documento di accompagnamento di cui all'articolo 70, paragrafo 1, e nel registro di cui all'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999.»;
2)
gli allegati XIV e XVI sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:981:oj#art-1