Art. 1
In vigore dal 3 ott 2008
Il regolamento (CE) n. 341/2007 è modificato come segue:
1)
all’articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli importatori presentano le domande di titoli “A” nei primi cinque giorni lavorativi successivi al 15 febbraio per il primo sottoperiodo (da giugno ad agosto), al 15 maggio per il secondo sottoperiodo (da settembre a novembre), al 15 agosto per il terzo sottoperiodo (da dicembre a febbraio) e al 15 novembre per il quarto sottoperiodo (da marzo a maggio).»;
2)
all’articolo 12, paragrafo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Entro la fine di ogni mese di cui all’articolo 10, paragrafo 1, gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi in chilogrammi, incluse le comunicazioni recanti l’indicazione “nulla”, oggetto di domande di titoli “A” presentate per il sottoperiodo corrispondente.
In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri trasmettono le informazioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera c), entro:
a)
la fine di novembre per i quantitativi per i quali le informazioni sono disponibili a tale data; e
b)
la fine di luglio per i quantitativi rimanenti del periodo contingentale in questione.»;
3)
l’allegato IV è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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