Art. 1
In vigore dal 29 set 2008
All’articolo 42 del regolamento (CE) n. 834/2007 è aggiunto il seguente comma:
«Tuttavia, l’articolo 24, paragrafo 1, lettere b) e c), si applica a decorrere dal 1o luglio 2010.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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