Art. 26

Cooperazione e diritto di ottenere informazioni

In vigore dal 24 set 2008
Cooperazione e diritto di ottenere informazioni 1.   Gli Stati membri e la Commissione cooperano nell’applicare e nel monitorare l’applicazione del presente regolamento. 2.   Per svolgere le funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento, la Commissione può acquisire tutte le informazioni necessarie dagli Stati membri, i quali rendono anche più agevole la fornitura di informazioni da parte di vettori aerei attraverso le autorità competenti che hanno rilasciato la licenza. 3.   Gli Stati membri adottano, conformemente alla propria legislazione nazionale, le misure necessarie per garantire l’adeguata riservatezza delle informazioni che ricevono a norma del presente regolamento.
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