Art. 21

Misure di emergenza

In vigore dal 24 set 2008
Misure di emergenza 1.   Uno Stato membro può rifiutare, limitare o imporre condizioni all’esercizio dei diritti di traffico per affrontare problemi improvvisi di breve durata derivanti da circostanze imprevedibili e inevitabili. Tale azione rispetta i principi di proporzionalità e trasparenza ed è basata su criteri obiettivi e non discriminatori. La Commissione e gli altri Stati membri sono informati senza indugio del provvedimento in questione con debita motivazione. Qualora i problemi che hanno reso necessario il provvedimento si protraggano per più di quattordici giorni, lo Stato membro informa opportunamente la Commissione e gli altri Stati membri e, d’intesa con la Commissione, può prorogare il provvedimento per ulteriori periodi fino ad un massimo di quattordici giorni. 2.   A richiesta dello Stato membro coinvolto, o degli Stati membri coinvolti, o di propria iniziativa, la Commissione può sospendere il provvedimento qualora quest’ultimo non sia conforme al paragrafo 1 o sia contrario in qualsiasi modo al diritto comunitario.
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