Art. 1

Prove di arrivo a destinazione

In vigore dal 18 set 2008
Il regolamento (CE) n. 951/2006 è modificato come segue: 1) all'articolo 3, il testo dei paragrafi 2 e 3 è sostituito dal seguente: «2.   Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, il tenore di saccarosio, eventualmente maggiorato del tenore di altri zuccheri espressi in saccarosio, è calcolato in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione (*1). 3.   Per gli sciroppi con purezza pari o superiore all'85 % ma inferiore al 94,5 %, il tenore di saccarosio, eventualmente maggiorato del tenore di altri zuccheri espressi in saccarosio, è fissato forfettariamente al 73 % in peso allo stato secco. (*1)   GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 39.»;" 2) è inserito il seguente capo II bis: «CAPO II bis ESPORTAZIONI FUORI QUOTA Articolo 4 quater Prove di arrivo a destinazione Quando alcune destinazioni sono escluse per le esportazioni di zucchero e/o di isoglucosio fuori quota, i prodotti sono considerati importati in un paese terzo su presentazione dei seguenti tre documenti: a) copia del documento di trasporto; b) attestato di scarico del prodotto, rilasciato da un servizio ufficiale del paese terzo di cui trattasi o dai servizi ufficiali di uno Stato membro, stabiliti nel paese di destinazione, o da una società di sorveglianza internazionale riconosciuta a norma degli articoli da 16 bis a 16 septies del regolamento (CE) n. 800/1999, che certifichi che il prodotto ha lasciato il luogo di scarico o almeno che, a quanto consta ai servizi o alle società che rilasciano l'attestato, il prodotto non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione; c) documento bancario rilasciato da intermediari riconosciuti, stabiliti nella Comunità, attestante che il pagamento corrispondente all'esportazione considerata è stato accreditato sul conto dell'esportatore aperto presso di essi, ovvero la prova del pagamento.»; 3) il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Titolo di esportazione di zucchero o di isoglucosio senza restituzione Quando si debba esportare senza restituzione zucchero o isoglucosio in libera pratica sul mercato comunitario e non considerato “fuori quota”, la casella 20 della domanda di titolo e del titolo stesso reca, a seconda del prodotto di cui trattasi, una delle diciture elencate nell'allegato, parte C.»; 4) sono inseriti i seguenti articoli da 7 bis a 7 sexies: «Articolo 7 bis Titoli di esportazione per prodotti fuori quota In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, le esportazioni di isoglucosio fuori quota entro i limiti quantitativi di cui all'articolo 12, lettera d), del regolamento (CE) n. 318/2006 sono subordinate alla presentazione di un titolo di esportazione. Articolo 7 ter Domande di titoli di esportazione per prodotti fuori quota 1.   Le domande di titoli di esportazione concernenti i limiti quantitativi da stabilire a norma dell'articolo 12, lettera d), del regolamento (CE) n. 318/2006 possono essere presentate unicamente da produttori di zucchero di barbabietola o di canna o da produttori di isoglucosio che sono accreditati a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 318/2006 e a cui è stata assegnata una quota di zucchero o di isoglucosio per la campagna di commercializzazione di cui trattasi in conformità dell'articolo 7 di detto regolamento, tenendo conto a seconda dei casi del disposto degli articoli 8, 9 e 11 di detto regolamento. 2.   Il richiedente presenta le domande di titoli di esportazione alle autorità competenti dello Stato membro nel quale gli è stata assegnata una quota di zucchero o di isoglucosio. 3.   Le domande di titoli di esportazione sono presentate ogni settimana, dal lunedì al venerdì, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce i limiti quantitativi a norma dell'articolo 12, lettera d), del regolamento (CE) n. 318/2006 e fino alla sospensione del rilascio dei titoli, a norma dell'articolo 7 sexies. 4.   I richiedenti possono presentare una sola domanda alla settimana. Il quantitativo oggetto della domanda di titolo di esportazione non deve superare 20 000 tonnellate per lo zucchero e 5 000 tonnellate per l'isoglucosio. 5.   La domanda di titolo di esportazione è corredata della prova di costituzione della cauzione di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1. 6.   Nella casella 20 della domanda di titolo di esportazione e del titolo stesso, nonché nella casella 44 della dichiarazione di esportazione, è riportata a seconda dei casi una delle seguenti diciture: a) “zucchero fuori quota destinato all'esportazione senza restituzione”; oppure b) “isoglucosio fuori quota destinato all'esportazione senza restituzione”. Articolo 7 quater Comunicazione relativa alle esportazioni di prodotti fuori quota 1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, tra le ore 13 (ora di Bruxelles) del venerdì ed il lunedì successivo, i quantitativi di zucchero e/o di isoglucosio per i quali nel corso della settimana precedente sono state presentate domande di titoli di esportazione. Tali quantitativi sono ripartiti per codice NC a otto cifre. Gli Stati membri informano la Commissione anche se non sono state presentate domande di titoli di esportazione. Il presente paragrafo si applica esclusivamente agli Stati membri per i quali l'allegato III e/o l'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006 hanno fissato una quota di zucchero e/o di isoglucosio. 2.   La Commissione contabilizza ogni settimana i quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli di esportazione. Articolo 7 quinquies Rilascio di titoli 1.   Ogni settimana, dal venerdì alla fine della settimana successiva al più tardi, gli Stati membri rilasciano i titoli relativi alle domande presentate nel corso della settimana precedente e notificate in conformità del regolamento 7 quater, paragrafo 1, tenendo eventualmente conto del coefficiente di attribuzione stabilito dalla Commissione in conformità dell'articolo 7 sexies. Non vengono rilasciati titoli di esportazione per quantitativi non notificati. 2.   Il primo giorno lavorativo di ogni settimana, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di zucchero e/o di isoglucosio per i quali sono stati rilasciati titoli di esportazione nel corso della settimana precedente. 3.   Gli Stati membri tengono un registro dei quantitativi di zucchero e/o di isoglucosio effettivamente esportati nell'ambito dei titoli di esportazione. 4.   Entro la fine di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di zucchero e/o di isoglucosio effettivamente esportati durante il mese precedente nell'ambito dei titoli di esportazione. 5.   I paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano esclusivamente agli Stati membri per i quali l'allegato III e/o l'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006 hanno fissato una quota di zucchero e/o di isoglucosio. Articolo 7 sexies Sospensione del rilascio di titoli di esportazione per prodotti fuori quota Qualora i quantitativi oggetto di domande di titoli di esportazione superino il limite quantitativo fissato a norma dell'articolo 12, lettera d), del regolamento (CE) n. 318/2006 per il periodo di cui trattasi, si applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui all'articolo 9 del presente regolamento.»; 5) è inserito il seguente articolo 8 bis: «Articolo 8 bis Validità dei titoli di esportazione per prodotti fuori quota In deroga alle disposizioni dell'articolo 5 del presente regolamento, i titoli di esportazione rilasciati entro i limiti quantitativi stabiliti a norma dell'articolo 12, lettera d), del regolamento (CE) n. 318/2006, sono validi a decorrere dal giorno effettivo di rilascio fino al 30 settembre della campagna di commercializzazione per la quale i titoli sono stati rilasciati.»; 6) nel capo V, sezione 1, è aggiunto il seguente articolo: «Articolo 12 bis Cauzione per i titoli di esportazione di prodotti fuori quota 1.   Il richiedente costituisce una cauzione di 42 EUR per tonnellata di sostanza secca netta per l'isoglucosio fuori quota da esportare nell'ambito del limite quantitativo stabilito. 2.   La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere costituita, a scelta del richiedente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro nel quale è presentata la domanda di titolo. 3.   La cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata alle condizioni indicate all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 376/2008 per il quantitativo per il quale il richiedente ha rispettato, ai sensi dell'articolo 30, lettera b), e dell'articolo 31, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 376/2008, l'obbligo di esportare derivante dai titoli rilasciati a norma dell'articolo 7 quater del presente regolamento. 4.   Se alcune destinazioni sono escluse per le esportazioni di zucchero e/o di isoglucosio fuori quota entro i limiti quantitativi stabiliti, la cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata soltanto qualora sia rispettato il disposto del paragrafo 3 e siano inoltre presentati i tre documenti di cui all'articolo 4 quater.»; 7) gli articoli da 13 a 16 sono soppressi. Tuttavia essi continuano ad applicarsi per i titoli oggetto di una domanda presentata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento; 8) all'articolo 17, il testo della lettera a) è modificato come segue: a) il primo trattino è sostituito dal seguente: «— prodotti del settore dello zucchero di cui ai codici NC 1701 91 00 , 1701 99 10 e 1701 99 90 ,»; b) il terzo trattino è sostituito dal seguente: «— sciroppi di saccarosio, espressi in zucchero bianco, dei codici NC 1702 90 71 , 1702 90 95 e 2106 90 59 ,»; c) il quinto trattino è soppresso; 9) il testo dell'articolo 21 è sostituito dal seguente: «Articolo 21 Modalità di comunicazione Gli Stati membri trasmettono le comunicazioni di cui al presente capo elettronicamente, secondo le modalità messe a loro disposizione dalla Commissione.»; 10) l'articolo 41 è soppresso; 11) nell'allegato, il testo della parte A è sostituito da quello riportato in allegato del presente regolamento.
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