Art. 1
In vigore dal 15 set 2008
1. È chiuso il riesame relativo ai nuovi esportatori avviato con il regolamento (CE) n. 1536/2007 e sulle importazioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 1536/2007 è istituito il dazio antidumping applicabile, a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1659/2005, a «tutte le altre società» della Repubblica popolare cinese.
2. Il dazio antidumping applicabile, a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1659/2005, a «tutte le altre società» della Repubblica popolare cinese è riscosso con effetto dal 22 dicembre 2007 sulle importazioni di mattoni di magnesia registrate a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1536/2007.
3. Si chiede alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni effettuata a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1536/2007.
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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