Art. 1

In vigore dal 15 set 2008
1.   È chiuso il riesame relativo ai nuovi esportatori avviato con il regolamento (CE) n. 1536/2007 e sulle importazioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 1536/2007 è istituito il dazio antidumping applicabile, a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1659/2005, a «tutte le altre società» della Repubblica popolare cinese. 2.   Il dazio antidumping applicabile, a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1659/2005, a «tutte le altre società» della Repubblica popolare cinese è riscosso con effetto dal 22 dicembre 2007 sulle importazioni di mattoni di magnesia registrate a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1536/2007. 3.   Si chiede alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni effettuata a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1536/2007. 4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:906:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo