Art. 1

In vigore dal 12 set 2008
Il regolamento (CE) n. 950/2006 è modificato come segue. 1) L’ è modificato come segue: a) al paragrafo 1 sono aggiunte le lettere seguenti: «i) all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio (*1); j) all’articolo 14, paragrafo 2, dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra (*2); k) all’articolo 12, paragrafo 3, dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra (*3). (*1)   GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1." (*2)   GU L 239 dell’1.9.2006, pag. 2." (*3)   GU L 169 del 30.6.2008, pag. 10.»;" b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   I quantitativi importati in virtù delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere da c) a k), (di seguito “contingenti tariffari”) e delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo paragrafo (di seguito “obblighi di consegna”) per le campagne 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 recano i numeri d’ordine indicati nell’allegato I.» 2) L’ è modificato come segue: a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) “zucchero Balcani”, i prodotti del settore dello zucchero di cui ai codici NC 1701 e 1702 , originari dell’Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia, del Kosovo, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia o della Croazia, importati nella Comunità nell’ambito del regolamento (CE) n. 2007/2000, dell’accordo di stabilizzazione e di associazione con l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dell’accordo di stabilizzazione e di associazione con la Repubblica di Croazia, dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra, e dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra;» b) la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) “periodo di consegna”, il periodo definito all’articolo 4 del protocollo ACP e all’articolo 4 dell’accordo India. Tuttavia, per quanto riguarda il periodo di consegna che inizia il 1o luglio 2009, “periodo di consegna” significa il periodo che va dal 1o luglio 2009 al 30 settembre 2009, data a partire dalla quale il protocollo ACP e l’accordo India non vincolano più la Comunità;» c) è aggiunta la seguente lettera: «p) “zucchero APE supplementare”, zucchero di cui al codice NC 1701 , originario delle regioni e degli Stati elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007.» 3) All’articolo 4, paragrafo 5, sono aggiunti i commi seguenti: «Per il periodo di consegna che inizia il 1o luglio 2009, il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione inizia il lunedì successivo all’entrata in vigore del regolamento che stabilisce gli obblighi di consegna per tale periodo. Per lo zucchero ACP/India, l’ultimo giorno per la presentazione delle domande di titoli di importazione è il 18 settembre 2009.» 4) All’articolo 5, paragrafo 3, terzo comma, è aggiunta la frase seguente: «Tuttavia il presente comma non si applica al periodo di consegna 2008/2009 e al periodo di consegna che inizia il 1o luglio 2009.» 5) All’articolo 6, paragrafo 4, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Gli obblighi di importazione, di raffinazione o di trasformazione dello zucchero industriale non sono cedibili.» 6) All’articolo 15, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma: «Tuttavia il primo comma non si applica al periodo di consegna 2008/2009 né al periodo di consegna che inizia il 1o luglio 2009.» 7) L’articolo 16 è modificato come segue: a) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) nella casella 20, il periodo di consegna a cui si riferiscono oppure, per il periodo di consegna che inizia il 1o luglio 2009, l’indicazione “1o luglio 2009-30 settembre 2009” e almeno una delle diciture indicate nell’allegato III, parte A.»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La domanda di titolo di importazione è accompagnata dall’originale del titolo di esportazione rilasciato dalle autorità competenti del paese di esportazione, conforme al modello figurante nell’allegato II, per un quantitativo pari a quello figurante della domanda di titolo. Il titolo di esportazione può essere sostituito da una copia, autenticata dalle autorità competenti del paese di esportazione, del certificato di circolazione EUR.1, basata sul modello riportato nell’allegato II bis per i paesi contemplati dal protocollo ACP o della prova di origine di cui all’articolo 18 per l’India.»; c) al paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente: «Per il periodo di consegna che inizia il 1o luglio 2009, i titoli per lo zucchero ACP/India da raffinare sono validi fino al 30 settembre 2009 o, per i titoli rilasciati a partire dal 1o luglio 2009, fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio effettivo.» 8) All’articolo 17, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   All’atto dell’importazione, è presentato alle autorità doganali un documento recante: a) almeno una delle diciture elencate nell’allegato III, parte A; b) la data d’imbarco delle merci e il relativo periodo di consegna; c) la sottovoce della tariffa doganale comune corrispondente al prodotto in causa. 2.   Il documento di cui al paragrafo 1 recante la designazione dello zucchero del codice NC 1701 99 può essere eventualmente utilizzato per l’importazione di zucchero del codice NC 1701 11 .» 9) All’articolo 21, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) dell’originale del titolo di esportazione rilasciato dalle autorità competenti del paese di esportazione o di uno dei paesi di esportazione, conforme al modello figurante nell’allegato II, per un quantitativo pari a quello figurante nella domanda di titolo. Il titolo di esportazione può essere sostituito da una copia, autenticata dalle autorità competenti del paese di esportazione, del certificato di circolazione EUR.1, basata sul modello di cui all’allegato II bis per i paesi contemplati dal protocollo ACP, o della prova di origine di cui all’articolo 23 per l’India;». 10) All’articolo 22, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «All’atto dell’importazione, è presentato alle autorità doganali un documento recante:». 11) All’articolo 28, paragrafo 2, il terzo trattino è sostituito dal seguente: «— Serbia, incluso il Kosovo 180 000 tonnellate,». 12) All’articolo 30, il paragrafo 2 è soppresso. 13) Sono inseriti i seguenti articoli da 30 bis a 30 quinquies: «Articolo 30 bis I prodotti importati come zucchero industriale di importazione sono usati per fabbricare i prodotti di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione (*4). Articolo 30 ter In deroga all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, la domanda di titolo di importazione di zucchero industriale di importazione può essere presentata soltanto da un trasformatore, ai sensi dell’, lettera d), del regolamento (CE) n. 967/2006. Articolo 30 quater Gli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (CE) n. 967/2006 si applicano ai quantitativi di zucchero industriale importati. Articolo 30 quinquies 1.   Il trasformatore dimostra, in modo ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti delle Stato membro, di aver usato i quantitativi importati come zucchero industriale di importazione per fabbricare i prodotti di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 967/2006 e in conformità del riconoscimento di cui all’articolo 5 dello stesso. La prova comprende segnatamente l’inserimento nei registri dei quantitativi di prodotti di cui trattasi, effettuato in modo informatizzato nel corso o al termine del processo di fabbricazione. 2.   Il trasformatore che alla fine del settimo mese successivo al mese dell’importazione non ha fornito la prova di cui al paragrafo 1 paga, per ogni giorno di ritardo, un importo di cinque EUR per tonnellata del quantitativo importato di cui trattasi. 3.   Se alla fine del nono mese successivo al mese dell’importazione il trasformatore non ha fornito la prova di cui al paragrafo 1, il quantitativo di cui trattasi è considerato dichiarato in eccesso ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 967/2006. (*4)   GU L 176 del 30.6.2006, pag. 22.» " 14) È inserito il seguente capitolo VIII bis: «CAPITOLO VIII bis ZUCCHERO APE SUPPLEMENTARE Articolo 31 bis I quantitativi disponibili nell’ambito dei contingenti tariffari supplementari aperti per i prodotti della voce tariffaria 1701 nel periodo dal 1o ottobre 2008 al 30 settembre 2009, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1528/2007 sono assegnati come segue. — Comore, Madagascar, Maurizio, Seicelle, Zimbabwe 75 000 tonnellate, — Burundi, Kenya, Ruanda, Tanzania, Uganda 15 000 tonnellate, — Swaziland 30 000 tonnellate, — Mozambico 20 000 tonnellate, — Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Repubblica dominicana, Grenada, Guyana, Haiti, Giamaica, Saint Christopher e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago 30 000 tonnellate, — Repubblica dominicana 30 000 tonnellate, — Figi, Papua Nuova Guinea 30 000 tonnellate. Articolo 31 ter 1.   Le domande di titolo di importazione e i titoli stessi recano le seguenti diciture: a) nella casella 8, il paese o i paesi di origine, che devono figurare nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007, con la menzione “sì” contrassegnata da una crocetta; b) nelle caselle 17 e 18, il quantitativo espresso in peso di equivalente zucchero bianco, che non può superare il quantitativo iniziale di cui all’articolo 31 bis; c) nella casella 20, almeno una delle diciture elencate nell’allegato IV, parte J, del presente regolamento. 2.   La domanda di titolo di importazione è accompagnata dall’originale del titolo di esportazione rilasciato dalle autorità competenti del paese di esportazione, o di uno dei paesi di esportazione, conforme al modello riportato nell’allegato II del presente regolamento, per un quantitativo pari a quello che figura nella domanda di titolo. Il titolo può essere sostituito da una copia, autenticata dalle autorità competenti del paese di esportazione, della prova di origine di cui all’allegato II, titolo IV, del regolamento (CE) n. 1528/2007.» 15) Gli allegati sono modificati come segue: a) l’allegato I è modificato in conformità dell’allegato I del presente regolamento; b) l’allegato II è modificato in conformità dell’allegato II del presente regolamento; c) è inserito l’allegato II bis, il cui testo figura nell’allegato III del presente regolamento; d) l’allegato III è modificato in conformità dell’allegato IV del presente regolamento.
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