Art. 2
Comunicazioni alla Commissione
In vigore dal 3 set 2008
Comunicazioni alla Commissione
1. Le schede aziendali e i dati di cui all’ sono trasmessi alla Commissione dall’organo di collegamento di cui all’articolo 6 del regolamento n. 79/65/CEE tramite il sistema informatico predisposto dalla Commissione e messo a disposizione degli Stati membri per lo scambio elettronico delle informazioni.
2. Gli Stati membri sono informati delle condizioni generali di funzionamento del sistema informatico di cui al paragrafo 1 tramite il comitato comunitario della rete d’informazione contabile agricola.
La forma ed il contenuto della scheda aziendale sono definiti sulla base di un modello e delle istruzioni necessarie per la sua compilazione. Detto modello è modificato ed aggiornato dalla Commissione tramite il sistema informatico, previa informazione del comitato di cui al primo comma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:868:oj#art-2