Art. 1
Comunicazioni degli Stati membri
In vigore dal 1 set 2008
Il regolamento (CE) n. 967/2006 è modificato come segue:
1)
l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
Comunicazioni degli Stati membri
Ciascuno Stato membro interessato comunica alla Commissione:
a)
entro la fine del mese di maggio, il quantitativo di materia prima industriale fornito dal 1o ottobre al 31 marzo precedenti, dai fabbricanti da esso riconosciuti;
b)
entro la fine del mese di novembre, per la campagna di commercializzazione precedente:
—
il quantitativo di materia prima industriale fornito dai fabbricanti da esso riconosciuti, ripartito fra zucchero bianco, zucchero greggio, sciroppo di zucchero e isoglucosio,
—
il quantitativo di materia prima industriale per la quale i trasformatori da esso riconosciuti hanno apportato la prova di cui all'articolo 9, paragrafo 2, ripartito, da una parte, fra zucchero bianco, zucchero greggio, sciroppo di glucosio e isoglucosio e, dall'altra, secondo i prodotti elencati nell'allegato,
—
il quantitativo di zucchero fornito in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, dai fabbricanti da esso riconosciuti.»;
2)
l'allegato è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:858:oj#art-1