Art. 1

Comunicazioni degli Stati membri

In vigore dal 1 set 2008
Il regolamento (CE) n. 967/2006 è modificato come segue: 1) l'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Comunicazioni degli Stati membri Ciascuno Stato membro interessato comunica alla Commissione: a) entro la fine del mese di maggio, il quantitativo di materia prima industriale fornito dal 1o ottobre al 31 marzo precedenti, dai fabbricanti da esso riconosciuti; b) entro la fine del mese di novembre, per la campagna di commercializzazione precedente: — il quantitativo di materia prima industriale fornito dai fabbricanti da esso riconosciuti, ripartito fra zucchero bianco, zucchero greggio, sciroppo di zucchero e isoglucosio, — il quantitativo di materia prima industriale per la quale i trasformatori da esso riconosciuti hanno apportato la prova di cui all'articolo 9, paragrafo 2, ripartito, da una parte, fra zucchero bianco, zucchero greggio, sciroppo di glucosio e isoglucosio e, dall'altra, secondo i prodotti elencati nell'allegato, — il quantitativo di zucchero fornito in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, dai fabbricanti da esso riconosciuti.»; 2) l'allegato è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.
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