Art. 1

In vigore dal 29 ago 2008
1.   Per i titoli di esportazione rilasciati a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1518/2003, che erano validi almeno in uno dei giorni compresi tra il 25 aprile 2008 e il 7 maggio 2008: a) in deroga all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1518/2003, la validità dei titoli è prorogata di 120 giorni; b) in conformità dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 376/2008, su richiesta delle parti interessate fatta entro il 30 novembre 2008, le autorità competenti degli Stati membri annullano i titoli di esportazione e svincolano le cauzioni in misura proporzionale. 2.   La misura di cui al paragrafo 1, lettera b), si applica solo se l'esportatore invoca norme imposte da un paese terzo che secondo le autorità competenti dello Stato membro costituiscono un caso di forza maggiore ai sensi degli articoli 39 e 40 del regolamento (CE) n. 376/2008. L'esportatore dimostra, in modo ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti, che non è stato in grado di esportare a causa delle misure sanitarie introdotte dalla Russia e che un operatore economico ragionevolmente prudente non avrebbe potuto prevedere l'introduzione di dette misure al momento di chiedere il titolo di esportazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:854:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo