Art. 3

In vigore dal 28 ago 2008
1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione, le domande presentate per ciascun gruppo di prodotti e, se del caso, per i contingenti di cui all'allegato I. Tutte le comunicazioni, comprese quelle relative all'assenza di domande, sono trasmesse per fax o per posta elettronica utilizzando il modello riportato nell'allegato III. 2.   Tale notifica comprende per ciascun gruppo e, se del caso, per ciascun contingente: a) l'elenco dei richiedenti; b) i quantitativi richiesti da ciascun richiedente, suddivisi secondo il codice del prodotto della nomenclatura combinata e il codice corrispondente della Harmonized Tariff Schedule of the United States of America (2008); c) il nome e l'indirizzo dell'importatore designato dal richiedente.
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