Art. 1

In vigore dal 28 ago 2008
Il testo relativo alla Grecia che figura nell’allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 è sostituito dal seguente: «Grecia Alcole etilico di bassa qualità (frazioni di testa e di coda della distillazione), con tenore alcolico compreso tra il 93 % vol e il 96 % vol, al quale sono aggiunte le seguenti sostanze per ettolitro di alcole idrato del 93 % vol: — metanolo: 2 litri, — essenza di trementina: 1 litro, — olio lampante: 0,50 litri, — blu di metilene: 0,40 grammi. A 20 °C il prodotto finale deve raggiungere, allo stato naturale, il 93 % vol.»
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