Art. 1
In vigore dal 22 ago 2008
1. Su richiesta delle parti interessate, le cauzioni relative a diritti di importazione costituite in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 529/2007 e dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 545/2007 sono svincolate qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a)
il richiedente ha chiesto e ottenuto diritti di importazione nell'ambito del contingente di cui:
i)
all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 529/2007; o
ii)
all' del regolamento (CE) n. 545/2007;
b)
al 1o luglio 2008 i diritti di importazione non erano stati utilizzati o erano stati utilizzati solo in parte.
2. Le cauzioni di cui al paragrafo 1 sono svincolate proporzionalmente ai diritti di importazione non utilizzati al 1o luglio 2008.
Storico versioni
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