Art. 2
In vigore dal 20 ago 2008
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Le disposizioni dell'allegato del presente regolamento relative a OPS 1.1005, OPS 1.1010, OPS 1.1015, appendice 1 di OPS 1.1005, appendice 1 di OPS 1.1010, appendice 1 di OPS 1.1015 e appendice 3 di OPS 1.1005/1.1010/1.1015 si applicano a decorrere dal 16 luglio 2009.
3. Le disposizioni dell'allegato del presente regolamento relative a OPS 1.430, OPS 1.435, OPS 1.440, OPS 1.450, OPS 1.455, OPS 1.460, appendice 1 di OPS 1.430, appendice 1 di OPS 1.440, appendice 1 di OPS 1.450, appendice 1 di OPS 1.455 si applicano a decorrere dal 16 luglio 2011.
4. In attesa dell'applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'allegato del regolamento (CE) n. 8/2008.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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