Art. 1

In vigore dal 18 ago 2008
Il regolamento (CE) n. 1362/2000 è modificato come segue: 1) l' è modificato come segue: a) il paragrafo 5 ter è sostituito dal seguente: «5 ter.   Il dazio doganale applicabile ai prodotti del codice NC 0803 00 19 all'interno del contingente tariffario corrispondente al numero d'ordine 09.1834 dell'allegato è di 70 EUR/t.»; b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Fatta eccezione per i contingenti tariffari corrispondenti ai numeri d'ordine 09.1834, 09.1854, 09.1873 e 09.1899, i contingenti tariffari di cui all'allegato del presente regolamento vengono aperti ogni anno per un periodo di dodici mesi, dal 1o luglio al 30 giugno. Detti contingenti vengono aperti per la prima volta il 1o luglio 2000. Il contingente tariffario corrispondente al numero d'ordine 09.1834 viene aperto dal 1o gennaio al 31 dicembre di ogni anno civile. Per il 2008 il contingente in questione si applica dal 29 luglio 2008. Il contingente tariffario corrispondente al numero d'ordine 09.1873 viene aperto dal 1o maggio 2004 al 31 dicembre 2004 e dal 1o gennaio al 31 dicembre di ogni anno civile successivo, finché il contingente resta in vigore.»; 2) l'allegato è modificato in conformità dell'allegato al presente regolamento.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2008/821 — Testo vigente | Portale Normativo