Art. 1
In vigore dal 12 ago 2008
L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1913/2006 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
1. Il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno della campagna viticola durante la quale è concesso il sostegno:
a)
per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 479/2008;
b)
per la costituzione di fondi di mutualizzazione di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 479/2008;
c)
per l’assicurazione del raccolto di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2008.
2. Per l’aiuto alla distillazione volontaria o obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione, di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 479/2008, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno della campagna viticola nel corso della quale è consegnato il sottoprodotto.
3. Il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno del mese nel corso del quale è effettuata la prima consegna del vino oggetto di un determinato contratto:
a)
per il sostegno concesso per la distillazione di alcole per usi commestibili a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 479/2008;
b)
per il sostegno concesso per la distillazione di crisi a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 479/2008.
4. Per il sostegno all’uso di mosti di uve concentrati a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 479/2008, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno del mese nel corso del quale un dato produttore effettua la prima operazione di arricchimento.
5. Per il premio concesso in cambio dell’estirpazione di vigneti a norma dell’articolo 98 del regolamento (CE) n. 479/2008, il fatto generatore del tasso di cambio è il 1o luglio che precede la campagna viticola nel corso della quale è accolta la domanda di pagamento.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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