Art. 4
Nuove metodologie e procedure tecniche
In vigore dal 8 ago 2008
Nuove metodologie e procedure tecniche
1. Gli Stati membri possono autorizzare metodologie o procedure tecniche per i controlli di sicurezza diverse da quelle previste nell’allegato, a condizione che tale metodologia o procedura:
a)
sia utilizzata al fine di valutare un nuovo modo di effettuare i controlli di sicurezza in questione; e
b)
non pregiudichi il livello complessivo di sicurezza raggiunto.
2. Almeno quattro mesi prima della data prevista per la sua introduzione, lo Stato membro interessato informa per iscritto la Commissione e gli altri Stati membri circa la nuova metodologia o procedura che esso intende autorizzare, allegando una relazione indicante le modalità con le quali si garantirà che l’applicazione della nuova metodologia o procedura soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b). La notifica deve inoltre contenere informazioni dettagliate sui siti nei quali tale metodologia o procedura sarà utilizzata e la durata prevista del periodo di valutazione.
3. In caso di risposta favorevole da parte della Commissione, o qualora non pervenga alcuna risposta entro un termine di tre mesi dal ricevimento della richiesta scritta, lo Stato membro può autorizzare l’introduzione della nuova metodologia o procedura.
Qualora ritenga che la nuova metodologia o procedura non fornisca garanzie sufficienti per il mantenimento del livello generale di sicurezza dell’aviazione civile, la Commissione informa di ciò gli Stati membri entro tre mesi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, esponendo le sue preoccupazioni. In tal caso lo Stato membro interessato non dà inizio a tale metodologia o procedura fino a quando non ha risposto in modo soddisfacente alle preoccupazioni della Commissione.
4. Il periodo di valutazione massimo per ogni metodologia o procedura è di 18 mesi. La durata del periodo di valutazione può essere estesa dalla Commissione al massimo di 12 mesi, a condizione che lo Stato membro fornisca una giustificazione adeguata.
5. Durante il periodo di valutazione l’autorità competente dello Stato membro interessato trasmette periodicamente alla Commissione, a intervalli non superiori a sei mesi, una relazione sullo stato di avanzamento della valutazione. La Commissione comunica agli altri Stati membri il contenuto di tale relazione.
6. Il periodo di valutazione non può avere durata superiore a 30 mesi.
Storico versioni
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