Art. 2
Definizioni
In vigore dal 8 ago 2008
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
—
«programma nazionale di sicurezza dell’aviazione civile», i regolamenti, le pratiche e le procedure adottate dagli Stati membri, ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 2320/2002, per garantire la sicurezza dell’aviazione civile sul territorio nazionale,
—
«autorità competente», l’autorità nazionale designata da uno Stato membro ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2320/2002, come responsabile del coordinamento e del monitoraggio dell’attuazione del suo programma nazionale di sicurezza dell’aviazione civile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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