Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 6 ago 2008
Campo di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti: a) aiuti a finalità regionale; b) aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI; c) aiuti alla costituzione di imprese a partecipazione femminile; d) aiuti per la tutela dell'ambiente; e) aiuti alle PMI per servizi di consulenza e partecipazione a fiere commerciali; f) aiuti sotto forma di capitale di rischio; g) aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione; h) aiuti alla formazione; i) aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili. 2.   Il presente regolamento non si applica agli: a) aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione; b) aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione. 3.   Il presente regolamento si applica agli aiuti a tutti i settori economici ad eccezione dei seguenti: a) aiuti a favore di attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (24), fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti sotto forma di capitale di rischio, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili; b) aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti sotto forma di capitale di rischio, degli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, degli aiuti per la tutela dell'ambiente e degli aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili, purché queste categorie di aiuti non rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione; c) gli aiuti a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nei casi seguenti: i) se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione o ii) se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; d) gli aiuti a favore di attività del settore dell'industria carboniera, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti per la tutela dell'ambiente; e) gli aiuti regionali a favore di attività del settore dell'industria siderurgica; f) gli aiuti regionali a favore di attività del settore della costruzione navale; g) gli aiuti regionali a favore di attività del settore delle fibre sintetiche. 4.   Il presente regolamento non si applica ai regimi di aiuti regionali relativi a settori specifici di attività economiche nell'ambito manifatturiero o dei servizi. I regimi di aiuti destinati ad attività turistiche non sono considerati destinati a settori specifici. 5.   Il presente regolamento non si applica agli aiuti ad hoc concessi a grandi imprese, fatta eccezione per quanto disposto dall', paragrafo 1. 6.   Il presente regolamento non si applica ai seguenti aiuti: a) i regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune; b) aiuti ad hoc a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune; c) aiuti alle imprese in difficoltà. 7.   Ai fini del paragrafo 6, lettera c), per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni: a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza. Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c) del primo comma.
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