Art. 1
In vigore dal 1 ago 2008
Il regolamento (CE) n. 349/2005 è modificato come segue:
1)
all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il presente regolamento si applica alle partecipazioni finanziarie della Comunità di cui beneficiano gli Stati membri per le spese ammissibili previste dagli articoli da 3 a 5 del presente regolamento relativamente ai provvedimenti di eradicazione delle malattie, e nelle situazioni contemplate:
a)
dall’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 3 bis, paragrafo 1, della decisione 90/424/CEE, escluse le malattie che colpiscono gli equidi;
b)
dall’articolo 4, paragrafi 1 e 2, dall’articolo 6, paragrafo 2, e dall’articolo 11, paragrafo 1, della stessa decisione.»;
2)
all’, primo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
“spese necessarie”: le spese sostenute per l’acquisto di attrezzature o servizi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, primo, secondo e terzo trattino, all’articolo 3 bis, paragrafo 3, secondo trattino, all’articolo 11, paragrafo 4, lettera a), punti da i) a iv), e all’articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della decisione 90/424/CEE di cui si siano dimostrati la natura e il rapporto diretto con le spese ammissibili di cui all’articolo 3 del presente regolamento;»
3)
all’articolo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
l’indennizzo rapido e adeguato dei proprietari costretti a procedere all’abbattimento obbligatorio di loro animali, ovvero alla distruzione obbligatoria delle uova, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, primo e settimo trattino, dell’articolo 3 bis, paragrafo 3, primo trattino, e dell’articolo 11, paragrafo 4, lettera a), punto i), della decisione 90/424/CEE;
b)
le spese operative pagate e connesse ai provvedimenti obbligatori di abbattimento e di distruzione degli animali e di prodotti contaminati, alla pulizia e alla disinfezione dei locali e alla pulizia e alla disinfezione o, all’occorrenza, alla distruzione degli impianti contaminati, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, primo, secondo e terzo trattino, dell’articolo 3 bis, paragrafo 3, secondo trattino, dell’articolo 11, paragrafo 4, lettera a), punti da i) a iv), e dell’articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della decisione 90/424/CEE;»
4)
all’articolo 7, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La parte “costi operativi” della relazione finanziaria di cui al paragrafo 1, punto a), è presentata sotto forma di file informativo a norma dell’allegato IV entro sei mesi a decorrere dalla data di notifica della decisione specifica riguardante la messa a disposizione del contributo finanziario.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:770:oj#art-1