Art. 1

In vigore dal 31 lug 2008
Il regolamento (CE) n. 1299/2007 è modificato come segue: 1) l' è sostituito dal seguente: « 1.   L’autorità competente per riconoscere le organizzazioni di produttori a norma dell’articolo 122 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (*1), di seguito “associazioni di produttori”, è lo Stato membro sul cui territorio l’associazione di produttori ha la propria sede legale. 2.   Gli Stati membri riconoscono le associazioni di produttori che ne facciano domanda e che soddisfino i seguenti requisiti generali: a) possedere personalità giuridica o capacità giuridica sufficiente per essere soggetto di diritti e di obblighi a norma della legislazione nazionale; b) applicare norme comuni per la produzione e la prima fase della commercializzazione, ai sensi del secondo comma; c) prevedere nel loro statuto, per i produttori aderenti all’associazione, l’obbligo: i) di conformarsi alle norme comuni di produzione e alle decisioni concernenti le varietà da produrre; ii) di immettere sul mercato tutta la loro produzione per il tramite dell’associazione; d) comprovare un’attività economica sufficiente; e) escludere, per tutto il loro campo di attività, qualsiasi discriminazione tra produttori o associazioni della Comunità che sia fondata in particolare sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento; f) assicurare senza discriminazione a qualsiasi produttore che si impegni a rispettare lo statuto il diritto di aderire all’associazione; g) prevedere nel loro statuto disposizioni atte a garantire che i membri dell’associazione che lo desiderino possano recedere dopo un periodo minimo di tre anni di adesione e a condizione che ne avvisino l’associazione almeno un anno prima del recesso, fatte salve le disposizioni legislative o regolamentari nazionali intese a proteggere, in determinati casi, l’associazione o i suoi creditori dalle conseguenze finanziarie che potrebbero derivare dal recesso di un socio, ovvero ad impedire tale recesso nel corso dell’esercizio finanziario; h) prevedere nel loro statuto l’obbligo di tenere una contabilità distinta per le attività cui si riferisce il riconoscimento; i) non occupare una posizione dominante nella Comunità. Per prima fase della commercializzazione si intende la vendita di luppolo da parte del produttore stesso o, nel caso di un’associazione di produttori, da parte dei soci, al commercio all’ingrosso o alle industrie utilizzatrici. 3.   L’obbligo di cui al paragrafo 2, lettera c), non si applica ai prodotti per i quali i produttori avevano concluso contratti di vendita prima della loro adesione ad associazioni di produttori, sempreché le associazioni in questione ne siano state informate e abbiano dato il proprio consenso. 4.   In deroga al paragrafo 2, lettera c), punto ii), se l’associazione di produttori lo autorizza e alle condizioni da essa stabilite, i produttori aderenti a un’associazione possono: a) sostituire l’obbligo di commercializzare tutta la produzione per il tramite dell’associazione di produttori, come previsto al paragrafo 2, lettera c), punto ii), con l’obbligo di commercializzare la produzione nel rispetto di norme comuni stabilite nello statuto, che attribuiscano all’associazione di produttori il diritto di esercitare un controllo sui prezzi di vendita, i quali sono sottoposti all’approvazione dell’associazione; in caso di mancata approvazione, l’associazione riacquista il luppolo ad un prezzo più elevato; b) commercializzare per il tramite di un’altra associazione di produttori, scelta dalla propria associazione, i prodotti che, a motivo delle loro caratteristiche, non rientrano a priori nelle attività commerciali di quest’ultima. 5.   Le norme comuni di cui al paragrafo 2, lettera b) e lettera c), punto i), sono fissate per iscritto. Tali norme comprendono almeno: a) per quanto riguarda la produzione: i) disposizioni circa l’impiego di una o più varietà determinate in sede di rinnovo delle piantagioni o di creazione di nuove piantagioni; ii) disposizioni circa il rispetto di determinate pratiche colturali e delle misure di protezione dei vegetali; iii) disposizioni in merito alla raccolta, all’essiccazione e se del caso, al condizionamento; b) in materia di immissione sul mercato, soprattutto per quanto attiene alla concentrazione e alle condizioni dell’offerta: i) disposizioni generali che disciplinano le vendite effettuate dall’associazione; ii) disposizioni circa i quantitativi che i produttori sono autorizzati a vendere in proprio, nonché disposizioni che disciplinano tali vendite. (*1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.»;" 2) all', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Conformemente alla procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, uno Stato membro può essere autorizzato, su sua richiesta, a riconoscere un’associazione con meno di 60 ha di superfici registrate, se queste superfici sono situate in una regione di produzione riconosciuta di meno di 100 ha.»
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