Art. 2
In vigore dal 30 lug 2008
Gli Stati membri applicano l'allegato III del regolamento (CE) n. 716/2007 modificato dal presente regolamento:
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per quanto riguarda i livelli 1 e 2, a partire dal 1o gennaio 2010 (per l'anno di riferimento 2010 e per gli anni successivi),
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per quanto riguarda il livello 3, a partire dal 1o gennaio 2008 (per l'anno di riferimento 2008 e per gli anni successivi).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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