Art. 1
In vigore dal 29 lug 2008
Il regolamento (CE) n. 1418/2007 è così modificato:
1)
È inserito il seguente articolo 1 bis:
«Articolo 1 bis
Qualora un paese, nella risposta a una richiesta scritta inviata dalla Commissione a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1013/2006, precisi che esso non intende vietare determinate spedizioni di rifiuti né applicare ad esse la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui all'articolo 35 dello stesso regolamento, a tali spedizioni si applica mutatis mutandis l'articolo 18 di tale regolamento.»;
2)
L'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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