Art. 55
Obblighi di comunicazione
In vigore dal 29 lug 2008
Obblighi di comunicazione
1. Ogni due anni gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull’applicazione del presente regolamento entro il 30 aprile dell’anno civile successivo.
2. Basandosi sulle relazioni presentate dagli Stati membri e sulle proprie osservazioni, la Commissione elabora ogni quattro anni una relazione che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. Una valutazione dell’impatto del presente regolamento sulla pesca INN è realizzata dalla Commissione entro il 29 ottobre 2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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