Art. 1

In vigore dal 28 lug 2008
In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1249/96, la cauzione aggiuntiva contemplata da detta disposizione non è richiesta durante il periodo di sospensione dei dazi doganali all’importazione di frumento tenero istituito dal regolamento (CE) n. 608/2008.
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