Art. 1
In vigore dal 25 lug 2008
Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale a) ii) «coloranti: sostanze che, se somministrate agli animali, conferiscono colore agli alimenti di origine animale», è autorizzato come additivo destinato all’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato.
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