Art. 1
In vigore dal 24 lug 2008
Il regolamento (CE) n. 1911/2006 è modificato come segue:
1)
All’ il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, il dazio antidumping definitivo non si applica alle importazioni immesse in libera pratica a norma dell’ o dell’articolo 2 bis.»;
2)
dopo l’ è inserito l’articolo 2 bis seguente:
«Articolo 2 bis
1. Le importazioni di miscele di urea e nitrato di ammonio dichiarate per l’immissione in libera pratica e fatturate dalla società che ha proposto un impegno accettato dalla Commissione e la cui denominazione figura nella decisione 2008/649/CE (*1) della Commissione, periodicamente modificata, sono esenti dal dazio antidumping istituito dall’, purché:
—
le merci siano prodotte, inviate e fatturate direttamente da detto produttore al primo acquirente indipendente della Comunità, nonché
—
le importazioni siano corredate di una fattura corrispondente all’impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all’allegato del presente regolamento, nonché
—
le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata nella fattura corrispondente all’impegno.
2. Al momento dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica sorge un’obbligazione doganale:
—
ogniqualvolta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 1, l’inosservanza di una o più delle condizioni elencate in tale paragrafo, oppure
—
quando la Commissione ritira l’accettazione dell’impegno, in conformità dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base, con un regolamento o una decisione che si riferisce a transazioni particolari e dichiara invalide le pertinenti fatture corrispondenti all’impegno.
(*1)
GU L 213 dell’8.8.2008, pag. 39.»;"
3)
il testo dell’allegato è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO
Elementi da indicare nella fattura corrispondente all’impegno di cui all’, paragrafo 2, e all’articolo 2 bis:
1)
Il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti nella fattura possono essere sdoganate alla frontiera comunitaria (come specificato nel regolamento o nella decisione corrispondenti).
2)
La descrizione esatta delle merci, compresi:
—
il codice NC,
—
il contenuto di azoto (N) del prodotto (in percentuale),
—
la quantità (da indicare in tonnellate).
3)
La descrizione delle condizioni di vendita, compresi:
—
il prezzo per tonnellata,
—
le condizioni di pagamento applicabili,
—
le condizioni di consegna applicabili,
—
sconti e riduzioni complessivi.
4)
Il nome dell’importatore non collegato al quale la società ha rilasciato direttamente la fattura.
5)
Il nome del responsabile della società che ha emesso la fattura corrispondente all’impegno e la seguente dichiarazione firmata:
“Il sottoscritto certifica che la vendita all’esportazione diretta nella Comunità europea delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata nell’ambito e alle condizioni dell’impegno proposto da [nome della società] e accettato dalla Commissione europea con il regolamento (CE) n. 617/2000 o con la decisione 2008/649/CE (a seconda del caso). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.”.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2008:789:oj#art-1