Art. 1
In vigore dal 24 lug 2008
1. È chiuso il riesame relativo ai nuovi esportatori avviato con il regolamento (CE) n. 1406/2007 e il dazio antidumping applicabile, in conformità dell’ del regolamento (CE) n. 130/2006, modificato dal regolamento (CE) n. 150/2008, a «tutte le altre società» della Repubblica popolare cinese è istituito sulle importazioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 1406/2007.
2. Il dazio antidumping applicabile, a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 130/2006, modificato dal regolamento (CE) n. 150/2008, a «tutte le altre società» della Repubblica popolare cinese è riscosso con effetto dal 1o dicembre 2007 sulle importazioni di acido tartarico registrate in conformità dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1406/2007.
3. Si chiede alle autorità doganali di cessare la registrazione effettuata a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1406/2007.
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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