Art. 2
Modifiche del regolamento (CE) n. 40/2008
In vigore dal 24 lug 2008
Modifiche del regolamento (CE) n. 40/2008
Il regolamento (CE) n. 40/2008 è modificato come segue:
1)
l’articolo 30, paragrafo 1, lettera a), è sostituito dal seguente:
«a)
Zona di restrizione della pesca in acque profonde “Barriera corallina di Lophelia al largo di Capo Santa Maria di Leuca”
—
39° 27,72' N, 18° 10,74' E
—
39° 27,80' N, 18° 26,68' E
—
39° 11,16' N, 18° 35,58' E
—
39° 11,16' N, 18° 04,28' E»;
2)
dopo l'articolo 82 sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 82 bis
Numero massimo di navi che pescano il tonno rosso nell'Atlantico orientale
1. Il numero massimo di tonniere con lenze a canna e di imbarcazioni con lenze trainate comunitarie autorizzate a pescare tonno rosso di taglia minima di 8 kg o di 75 cm nell'Atlantico orientale e la ripartizione tra gli Stati membri di tale numero massimo sono fissati come segue:
Spagna
63
Francia
44
CE
107
2. Il numero massimo dei pescherecci da traino pelagici comunitari autorizzati a pescare, come cattura accessoria, tonno rosso di taglia minima di 8 kg o di 75 cm nell'Atlantico orientale e la ripartizione tra gli Stati membri di tale numero massimo sono fissati come segue:
Francia
107
CE
107
Articolo 82 ter
Limiti di cattura per il tonno rosso nell'Atlantico orientale
1. Nei limiti di cattura previsti nell'allegato ID, il limite di cattura del tonno rosso compreso tra 8 kg o 75 cm e 30 kg o 115 cm per le navi comunitarie autorizzate di cui all'articolo 82 bis e la ripartizione di tale limite di cattura tra gli Stati membri sono fissati come segue (in tonnellate):
Spagna
1 117,07 (*1)
Francia
504
CE
1 621,07
2. Nei limiti di cattura di cui al paragrafo 1, il limite di cattura del tonno rosso di taglia minima di 6,4 kg o di 70 cm per le tonniere con lenze a canna di lunghezza fuori tutto inferiore a 17 metri per le navi comunitarie di cui all'articolo 82 bis e la ripartizione di tale limite di cattura tra gli Stati membri sono fissati come segue (in tonnellate):
Francia
45 (*2)
CE
45 (*2)
Articolo 82 quater
Limiti di cattura per il tonno rosso nell'Atlantico orientale applicabili alla pesca artigianale costiera comunitaria
Nei limiti di cattura previsti nell'allegato ID, il limite di cattura del tonno rosso compreso tra 8 e 30 kg attribuito alla pesca artigianale costiera comunitaria di pesce fresco nell'Atlantico orientale e la ripartizione di tale limite di cattura tra gli Stati membri sono fissati come segue (in tonnellate):
Spagna
263,21
Francia
61,01
CE
324,22 »;
3)
gli allegati IA, IB, III e XIV del regolamento (CE) n. 40/2008 sono modificati conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:718:oj#art-2