Art. 1
In vigore dal 24 lug 2008
Il regolamento (CE) n. 1266/2007 è modificato come segue:
(1)
L’articolo 8 viene così modificato:
a)
al paragrafo 4, il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente:
«b)
gli animali siano trasportati
—
sotto controllo veterinario al macello di destinazione, dove saranno macellati entro 24 ore dall’arrivo e
—
direttamente, a meno che il periodo di riposo di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 (*1) non abbia luogo in un punto di controllo situato nella stessa zona soggetta a restrizioni.
(*1)
GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.»
"
b)
viene inserito il seguente paragrafo 5a:
«5a. I movimenti di animali, non certificati ai sensi del paragrafo 1., da un’azienda di una zona soggetta a restrizioni, direttamente verso il punto d’uscita, come definito all’, paragrafo 2, lettera a), della decisione 93/444/CEE, per essere esportati verso un paese terzo, sono esentati dal divieto di uscita, di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c) e all’articolo 10, paragrafo 1) della direttiva 2000/75/CE, purché:
a)
nell’azienda d’origine non sia stato registrato alcun caso di febbre catarrale almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione;
b)
gli animali siano trasportati al punto d’uscita
—
sotto controllo ufficiale e
—
direttamente, a meno che il periodo di riposo di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 non abbia luogo in un punto di controllo situato nella stessa zona soggetta a restrizioni.»
c)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Per gli animali, il loro sperma, ovuli ed embrioni di cui ai paragrafi 1., 4. e 5a. del presente articolo, è aggiunta la seguente dicitura ai relativi certificati sanitari previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, oppure dalla decisione 93/444/CEE:
“… (Sperma, ovuli ed embrioni di animali, indicare la dicitura appropriata) conformi a … [articolo 8, paragrafo 1, lettera a) o b); o articolo 8, paragrafo 4; o articolo 8, paragrafo 5a., indicare la dicitura appropriata] del regolamento (CE) n. 1266/2007”.»
(2)
L’allegato III è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2008:708:oj#art-1