Art. 1

In vigore dal 24 lug 2008
Il regolamento (CE) n. 1266/2007 è modificato come segue: (1) L’articolo 8 viene così modificato: a) al paragrafo 4, il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente: «b) gli animali siano trasportati — sotto controllo veterinario al macello di destinazione, dove saranno macellati entro 24 ore dall’arrivo e — direttamente, a meno che il periodo di riposo di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 (*1) non abbia luogo in un punto di controllo situato nella stessa zona soggetta a restrizioni. (*1)   GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.» " b) viene inserito il seguente paragrafo 5a: «5a.   I movimenti di animali, non certificati ai sensi del paragrafo 1., da un’azienda di una zona soggetta a restrizioni, direttamente verso il punto d’uscita, come definito all’, paragrafo 2, lettera a), della decisione 93/444/CEE, per essere esportati verso un paese terzo, sono esentati dal divieto di uscita, di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c) e all’articolo 10, paragrafo 1) della direttiva 2000/75/CE, purché: a) nell’azienda d’origine non sia stato registrato alcun caso di febbre catarrale almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione; b) gli animali siano trasportati al punto d’uscita — sotto controllo ufficiale e — direttamente, a meno che il periodo di riposo di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 non abbia luogo in un punto di controllo situato nella stessa zona soggetta a restrizioni.» c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Per gli animali, il loro sperma, ovuli ed embrioni di cui ai paragrafi 1., 4. e 5a. del presente articolo, è aggiunta la seguente dicitura ai relativi certificati sanitari previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, oppure dalla decisione 93/444/CEE: “… (Sperma, ovuli ed embrioni di animali, indicare la dicitura appropriata) conformi a … [articolo 8, paragrafo 1, lettera a) o b); o articolo 8, paragrafo 4; o articolo 8, paragrafo 5a., indicare la dicitura appropriata] del regolamento (CE) n. 1266/2007”.» (2) L’allegato III è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2008/708 — Testo vigente | Portale Normativo