Art. 1

Informazioni complementari

In vigore dal 24 lug 2008
Il regolamento (CE) n. 952/2006 è modificato come segue: 1) l' è sostituito dal seguente: « Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 per quanto riguarda in particolare la determinazione della produzione, l'accreditamento delle imprese produttrici di zucchero e delle raffinerie, il regime dei prezzi e delle quote, le condizioni di acquisto e di vendita di zucchero all'intervento e l’ammasso privato per la campagna di commercializzazione 2007/2008.»; 2) l'articolo 3 è modificato come segue: a) il paragrafo 2 è modificato come segue: i) il testo delle lettere a) e b) è sostituito dal seguente: «a) le quantità di zucchero bianco prodotte da zucchero bianco, da zucchero greggio o da sciroppi che non sono stati prodotti nell'impresa che fabbrica tale zucchero bianco; b) le quantità di zucchero bianco prodotte da zucchero bianco, da zucchero greggio, da sciroppi o da zucchero spazzato di recupero che non sono stati prodotti durante la stessa campagna di commercializzazione in cui è stato fabbricato lo zucchero bianco;»; ii) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) le quantità di zucchero bianco o greggio trasformato in zucchero bianco durante la campagna di commercializzazione considerata nell'impresa che le ha prodotte;»; b) al paragrafo 3, il testo delle lettere d) ed e) è sostituito dal seguente: «d) per gli sciroppi, in funzione del loro tenore di zucchero estraibile determinato in conformità delle disposizioni dei paragrafi 5 e 6; e) per gli sciroppi prodotti a partire da zucchero invertito, in funzione del loro tenore di zucchero determinato per cromatografia liquida ad alta risoluzione.»; c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   La percentuale di purezza degli sciroppi è calcolata dividendo il tenore totale di zuccheri per il tenore di sostanze secche e moltiplicando il risultato per 100. Il tenore di sostanze secche è determinato secondo il metodo rifrattometrico.»; d) sono aggiunti i seguenti paragrafi: «6.   Il tenore di zucchero estraibile è calcolato sottraendo dal grado di polarizzazione dello sciroppo il prodotto della moltiplicazione del coefficiente 1,70 per la differenza tra il tenore di sostanze secche e il grado di polarizzazione dello sciroppo medesimo. Tuttavia, il tenore di zucchero estraibile può essere determinato, per l'insieme di una campagna, in base al rendimento reale degli sciroppi.»; 3) all’articolo 6, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) la produzione totale di zucchero del trasformatore e del committente è superiore alla somma delle loro rispettive quote; oppure i) per la campagna di commercializzazione 2006/2007, alla somma dei rispettivi limiti fissati in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 493/2006 della Commissione (*1); ii) per la campagna di commercializzazione 2007/2008, alla somma dei rispettivi limiti fissati in conformità dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 290/2007 della Commissione (*2); iii) a partire dalla campagna di commercializzazione 2008/2009, alla somma dei rispettivi limiti fissati in conformità dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 o, ove applicabile, dell’articolo 19 bis, paragrafo 1, dello stesso regolamento. (*1)   GU L 89 del 28.3.2006, pag. 11." (*2)   GU L 78 del 17.3.2007, pag. 20.»;" 4) all'articolo 10 è aggiunto il paragrafo seguente: «6.   Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca per garantire l'efficacia dei controlli e permettere di verificare l'autenticità dei documenti presentati e l'esattezza dei dati che si scambiano.»; 5) dopo l’articolo 14 è inserito il seguente articolo 14 bis: «Articolo 14 bis Informazioni complementari Oltre ai prezzi rilevati a livello comunitario a norma dell’articolo 14 del presente regolamento, la Commissione informa altresì il comitato di gestione per lo zucchero circa i prezzi e i quantitativi di zucchero greggio e di zucchero bianco importati in provenienza dai paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico nel quadro dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (*3), nonché dai paesi meno sviluppati elencati nell’allegato I, colonna D, del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio (*4), sulla base delle dichiarazioni in dogana e dei dati registrati nella banca dati dell’Istituto statistico delle Comunità europee. (*3)   GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1." (*4)   GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.»;" 6) dopo l’articolo 15 è inserito il seguente articolo 15 bis: «Articolo 15 bis Disposizioni finali per la trasmissione dei dati sui prezzi Prima del 15 di ogni mese, ciascuna impresa soggetta all’obbligo di cui all’articolo 13 comunica i dati stabiliti a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, allo Stato membro che ha concesso l’accreditamento. La prima comunicazione allo Stato membro viene trasmessa anteriormente al 15 agosto 2008 e riguarda i dati stabiliti nei mesi di maggio e giugno 2008. Entro la fine di ogni mese, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione le medie dei prezzi rilevate a livello nazionale, nonché il totale dei quantitativi corrispondenti e le deviazioni standard. Le medie e le deviazioni standard vengono ponderate in base ai quantitativi comunicati dalle imprese ai sensi del precedente paragrafo. È garantita la necessaria riservatezza dei dati ricevuti, trattati e conservati dagli Stati membri e dalla Commissione. Su semplice richiesta allo Stato membro, la Commissione può avere accesso ai dati individuali trasmessi da operatori accreditati conformemente all’articolo 13, paragrafo 1. Gli altri operatori del settore dello zucchero, in particolare gli acquirenti, possono comunicare alla Commissione il prezzo medio dello zucchero, determinato ai sensi dell'articolo 13. Gli operatori indicano il proprio nome, la ragione sociale e l’indirizzo.»; 7) dopo l’articolo 16 è inserito il seguente articolo 16 bis: «Articolo 16 bis Condizioni di acquisto delle barbabietole Gli accordi interprofessionali e i contratti di fornitura di cui all’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono conformi alle condizioni di acquisto stabilite nell'allegato II del presente regolamento.»; 8) all'articolo 21, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Anteriormente al giorno 20 di ogni mese, le imprese produttrici di zucchero o le raffinerie accreditate comunicano, all'organismo competente dello Stato membro in cui ha luogo la produzione o la raffinazione, il totale dei quantitativi di zucchero o di sciroppi, espressi in zucchero bianco, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a d): a) di loro proprietà od oggetto di una nota di pegno; e b) giacenti in libera pratica sul territorio della Comunità alla fine del mese precedente. Tali quantitativi sono ripartiti in: a) zucchero prodotto dall’impresa, indicando le quantità di quota, fuori quota, riportate o ritirate a norma dell’articolo 14 o dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006. Alla fine dei mesi di luglio, agosto e settembre, nell’indicazione dei quantitativi di zucchero di quota devono essere inoltre specificati i quantitativi provenienti dalla produzione di zucchero a titolo della campagna di commercializzazione successiva; b) altri zuccheri.», 9) l'articolo 23 è modificato come segue: a) al paragrafo 3, il termine «allegato» è sostituito dal termine «allegato I»; b) al primo e al secondo comma del paragrafo 4, il termine «allegato» è sostituito dal termine «allegato I»; 10) dopo l’articolo 57 è inserito il seguente capo VI bis: «CAPO VI bis AMMASSO PRIVATO PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 2007/2008 Articolo 57 bis Procedura di gara Al fine di determinare gli aiuti da concedere per l’esecuzione dei contratti di ammasso privato dello zucchero bianco, la Commissione può indire, conformemente alla procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, gare di durata limitata mediante regolamento della Commissione (di seguito: “regolamento concernente l’avvio della procedura di gara”). Articolo 57 ter Avvio della procedura di gara 1.   Il regolamento concernente l’avvio della procedura di gara può essere adottato fino al 31 luglio 2008. 2.   L’avvio della procedura di gara può essere deciso per lo zucchero immagazzinato o da immagazzinare quando siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) il prezzo medio comunitario per lo zucchero bianco registrato nell’ambito del sistema di rilevazione/comunicazione dei prezzi è inferiore all'85 % del prezzo di riferimento; e b) si prevede che i prezzi medi rilevati per lo zucchero bianco si mantengano a quel livello o scendano al di sotto, sulla base della situazione di mercato, tenuto conto degli effetti previsti del meccanismo di gestione del mercato e in particolare dei ritiri. 3.   L’avvio della procedura di gara può essere limitato allo zucchero immagazzinato o che deve essere immagazzinato da fabbricanti di zucchero accreditati in un determinato Stato membro quando siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) il prezzo medio comunitario per lo zucchero bianco registrato nel sistema di comunicazione dei prezzi è inferiore al prezzo di riferimento; e b) nello Stato membro interessato, il prezzo medio per lo zucchero bianco registrato nell’ambito del sistema di comunicazione dei prezzi è inferiore all'80 % del prezzo di riferimento. 4.   Il regolamento concernente l’avvio della procedura di gara contiene le seguenti informazioni: a) il periodo di durata della gara (“periodo della gara”) ed i diversi sottoperiodi durante i quali possono essere presentate le offerte; b) il termine di apertura e di scadenza per la presentazione delle offerte; c) qualora si applichi il paragrafo 3, gli Stati membri in cui lo zucchero è o sarà immagazzinato; d) eventualmente, il quantitativo complessivo oggetto della procedura di gara, se possibile ripartito per Stato membro qualora si applichi il paragrafo 3; e) il periodo dell’ammasso, conformemente all’articolo 57 undecies; f) il quantitativo minimo per ciascuna offerta; g) l’importo della cauzione per unità; h) l’organismo competente degli Stati membri cui devono essere inviate le offerte. 5.   La gara di durata limitata può essere chiusa prima del termine secondo la procedura prevista all’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006. Articolo 57 quater Requisiti dello zucchero Lo zucchero per il quale è presentata un’offerta deve essere: a) zucchero bianco sotto forma di cristalli, alla rinfusa e/o in grandi sacchi (800 kg o più) e/o in sacchi da 50 kg; b) prodotto nell’ambito di una quota nel corso della campagna di commercializzazione per la quale è presentata l’offerta, ad esclusione dello zucchero bianco ritirato, riportato o conferito all’intervento pubblico; c) di qualità sana, leale e mercantile, scorrevole e con un tenore di umidità pari o inferiore allo 0,06 %. Articolo 57 quinquies Presentazione delle offerte 1.   Le offerte vengono presentate da fabbricanti di zucchero accreditati di cui alla lettera a) dell'articolo 7, paragrafo 1, stabiliti e registrati nella Comunità ai fini dell’IVA. 2.   Ciascuna offerta è presentata all’organismo competente dello Stato membro in cui avrà luogo l’ammasso dello zucchero. Qualora la procedura di gara sia aperta limitatamente ad uno o alcuni Stati membri ai sensi dell’articolo 57 ter, paragrafo 3, le offerte vengono presentate unicamente in questi Stati membri. 3.   Le offerte possono essere presentate per via elettronica, utilizzando il metodo messo a disposizione degli operatori dallo Stato membro di cui trattasi. Gli organismi competenti dello Stato membro possono esigere che le offerte elettroniche siano accompagnate da una firma elettronica avanzata, ai sensi dell’, punto 2, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*5). In tutti gli altri casi, gli organismi competenti esigono una firma elettronica che offra garanzie equivalenti per quanto riguarda le funzionalità attribuite ad una firma, applicando le norme e le condizioni previste dalle disposizioni della Commissione relative ai documenti elettronici e digitalizzati, di cui alla decisione della Commissione 2004/563/CE, Euratom (*6), e alle pertinenti modalità d’applicazione. 4.   Un’offerta è valida quando soddisfa le seguenti condizioni: a) reca un riferimento al regolamento concernente l’avvio della procedura di gara e la data di scadenza del sottoperiodo per la presentazione delle offerte; b) reca i dati identificativi dell’offerente: nome, indirizzo e numero di registrazione IVA; c) indica il quantitativo oggetto dell’offerta; d) indica l’importo di aiuto offerto per giorno e per tonnellata, in euro e centesimi di euro; e) l’offerente ha costituito una cauzione prima della fine del sottoperiodo per la presentazione delle offerte, in conformità al disposto del regolamento (CEE) n. 2220/85, titolo III, e ne ha fornito la prova entro lo stesso periodo; f) non prevede condizioni introdotte dall’offerente diverse da quelle indicate nel presente regolamento e nel regolamento concernente l’avvio della procedura di gara; g) è redatta nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro in cui è presentata. 5.   Dopo la presentazione, le offerte non possono essere ritirate o modificate. 6.   Si presume che il fabbricante di zucchero accreditato che presenta un’offerta sia a conoscenza delle disposizioni applicabili nell’ambito della procedura di gara e che le abbia accettate. Articolo 57 sexies Spoglio delle offerte 1.   Gli organismi competenti degli Stati membri esaminano le offerte sulla base degli elementi indicati all’articolo 57 quinquies, paragrafo 4, e decidono in merito alla loro validità. 2.   Le persone abilitate a ricevere le offerte e a procedere al loro spoglio sono tenute a non rivelare alcun elemento delle medesime a terzi non autorizzati. 3.   Qualora un’offerta non risulti valida, gli organismi competenti degli Stati membri ne informano l’offerente interessato. Articolo 57 septies Comunicazione delle offerte alla Commissione 1.   Gli organismi competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le offerte valide. 2.   La comunicazione non riporta i dati menzionati nell’articolo 57 quinquies, paragrafo 4, lettera b). 3.   La comunicazione avviene per via elettronica, utilizzando il metodo indicato agli Stati membri dalla Commissione ed entro il periodo specificamente previsto dal regolamento della Commissione concernente l’avvio della procedura di gara. La forma e il contenuto delle comunicazioni sono definiti sulla base di modelli che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri. 4.   Le comunicazioni negative devono essere trasmesse dagli Stati membri alla Commissione entro il termine indicato al paragrafo 3. Articolo 57 octies Decisione sulla base delle offerte 1.   Sulla base delle offerte notificate conformemente all’articolo 57 septies, paragrafo 3, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, decide: a) di non fissare un massimale di aiuto; oppure b) di fissare un massimale di aiuto. 2.   Se sono presentate offerte al livello del massimale, nei casi in cui si applichi l’articolo 57 ter, paragrafo 4, lettera d), la Commissione fissa un coefficiente applicabile all’aggiudicazione dei quantitativi oggetto della gara. In deroga all’articolo 57 quinquies, paragrafo 5, l’offerente cui si applica tale coefficiente può decidere di ritirare l'offerta. 3.   La decisione concernente l’aiuto all’ammasso privato è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Articolo 57 nonies Decisioni individuali sulle offerte 1.   Se è stato fissato un massimale dell’aiuto a norma dell’articolo 57 octies, paragrafo 1, lettera b), gli organismi competenti degli Stati membri accettano le offerte notificate a norma dell’articolo 57 septies di importo pari o inferiore al massimale, fatto salvo l’articolo 57 octies, paragrafo 2. Tutte le altre offerte sono respinte. 2.   Se non è stato fissato un massimale, tutte le offerte sono respinte. 3.   Gli organismi competenti degli Stati membri adottano le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 previa pubblicazione della decisione della Commissione concernente l’aiuto di cui all’articolo 57 octies, paragrafo 1, e notificano agli offerenti l’esito della loro partecipazione entro un termine di tre giorni lavorativi dopo la pubblicazione. 4.   I diritti e gli obblighi dell’aggiudicatario non sono trasferibili. Articolo 57 decies Informazioni sul sito di magazzinaggio Entro un termine di 5 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della notifica da parte dello Stato membro, l’aggiudicatario trasmette all’organismo competente dello Stato membro: a) l’indirizzo del sito o dei siti di magazzinaggio e, per ciascun sito, l’ubicazione precisa dei silos o delle partite con i corrispondenti quantitativi; b) una delle seguenti informazioni: i) una conferma del fatto che i quantitativi oggetto dell’offerta si trovano già sul sito di magazzinaggio, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 57 duodecies, lettera c), o ii) la data di ingresso in magazzino di ciascuna delle partite che non sono ancora sul posto e il periodo necessario per trasferire in magazzino il quantitativo contrattuale conformemente alle condizioni di cui all’articolo 57 duodecies, lettera c). L’aggiudicatario indica per ciascuna partita in entrata nel sito di magazzinaggio il quantitativo e l’ubicazione precisa. Articolo 57 undecies Specifica dei contratti e periodo di ammasso 1.   Successivamente alla completa trasmissione delle informazioni di cui all’articolo 57 decies, l’organismo competente dello Stato membro notifica all’aggiudicatario che tutte le informazioni sono state fornite e che a partire da quel momento il contratto si considera concluso. 2.   Il contratto include le disposizioni di cui al presente capo, quelle di cui al regolamento concernente l’avvio della procedura di gara e quelle contenute nell’offerta, nonché le informazioni di cui all’articolo 57 decies. 3.   La data di conclusione del contratto è quella in cui l’organismo competente dello Stato membro notifica la parte contraente conformemente al paragrafo 1. 4.   Con riguardo allo zucchero già immagazzinato, il periodo di ammasso contrattuale decorre dal giorno successivo alla data di conclusione del contratto. Nel caso dello zucchero non ancora immagazzinato, il periodo di ammasso contrattuale decorre dal giorno successivo alla data in cui l’intero quantitativo contrattuale è stato immagazzinato. 5.   Fatto salvo l’articolo 57 quaterdecies, l’ultimo giorno del periodo di ammasso contrattuale è il 31 ottobre 2008. Articolo 57 duodecies Obblighi delle parti contraenti Il contratto impone al contraente almeno i seguenti obblighi: a) immagazzinare e tenere immagazzinato il quantitativo contrattuale durante il periodo di ammasso, a proprio rischio e a proprie spese, in condizioni che garantiscano il mantenimento dei requisiti dello zucchero di cui all'articolo 57 quater, non sostituendo i prodotti immagazzinati né trasferendoli in un altro sito di magazzinaggio; tuttavia, in casi eccezionali e su richiesta debitamente motivata, l'organismo competente può autorizzare lo spostamento dei prodotti immagazzinati; b) conservare i documenti di pesatura redatti al momento dell’entrata nel sito di magazzinaggio; c) fare in modo che i prodotti immagazzinati siano facilmente e singolarmente identificabili. Ciascuna unità immagazzinata individualmente deve essere contrassegnata in modo che il numero di contratto, il prodotto e il peso siano chiaramente indicati; d) consentire all'organismo competente di controllare in qualsiasi momento l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. Articolo 57 terdecies Cauzioni 1.   La cauzione costituita conformemente all’articolo 57 quinquies, paragrafo 4, lettera e), ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85, consente in particolare di garantire: a) che l’offerta non sarà ritirata; b) che le informazioni di cui all’articolo 57 decies saranno trasmesse ai fini della conclusione del contratto; c) che il quantitativo contrattuale sarà conservato in magazzino durante il periodo di ammasso alle condizioni di cui all’articolo 57 duodecies. 2.   Le cauzioni vengono immediatamente svincolate in caso di offerte non valide, non accettate o ritirate conformemente all'articolo 57 octies, paragrafo 2. 3.   Le cauzioni vengono svincolate con riguardo ai quantitativi per i quali gli obblighi sono stati soddisfatti in conformità dell’articolo 57 sexdecies, paragrafo 2. Articolo 57 quaterdecies Abbreviazione della durata di validità dei contratti Sulla base dell’evoluzione del mercato dello zucchero la Commissione può, secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, autorizzare il contraente a disporre dello zucchero sotto contratto prima dello scadere del termine del periodo di ammasso contrattuale. Articolo 57 quindecies Pagamento anticipato Dopo sessanta giorni di ammasso contrattuale e su richiesta del contraente, può essere versato un solo anticipo dell'aiuto previa costituzione, da parte del contraente, di una cauzione pari all'importo dell'anticipo, maggiorato del 10 %. In tal caso, la cauzione di cui all’articolo 57 terdecies viene svincolata. L'importo dell'anticipo non può eccedere quello dell'aiuto corrispondente ad un periodo di ammasso di tre mesi. La cauzione di cui al primo comma è svincolata non appena è versato il saldo dell'aiuto. Articolo 57 sexdecies Pagamento dell’aiuto 1.   L’aiuto o, qualora sia stato concesso un anticipo ai sensi dell’articolo 57 quindecies, il saldo dell’aiuto viene versato dietro presentazione di una domanda di pagamento e solo qualora gli obblighi del contratto siano stati rispettati. Il versamento dell’aiuto, o del saldo dell'aiuto, viene effettuato successivamente al controllo finale e nei 120 giorni successivi alla data di presentazione di una domanda di pagamento. 2.   Si considerano soddisfatti i requisiti relativi al quantitativo contrattuale solo quando tale quantitativo sia stato verificato secondo quanto disposto all’articolo 57 septdecies, paragrafo 5. Gli Stati membri possono tuttavia decidere che i suddetti requisiti siano considerati soddisfatti sulla base di un margine di tolleranza non superiore all’1 % del quantitativo contrattuale. Se il quantitativo effettivamente immagazzinato nel corso del periodo di ammasso risulta inferiore al quantitativo contrattuale, tenuto conto di un possibile margine di tolleranza, ma non inferiore all'80 % del quantitativo contrattuale, l'aiuto per il quantitativo effettivamente immagazzinato viene ridotto della metà. Se il quantitativo effettivamente immagazzinato durante il periodo di ammasso contrattuale è inferiore all’80 % del quantitativo contrattuale, non è versato nessun aiuto. Articolo 57 septdecies Controllo 1.   Entro il trentesimo giorno successivo alla conclusione del contratto l'organismo competente dello Stato membro effettua un controllo iniziale e in particolare: a) identifica il silos o le partite di ammasso; b) verifica il peso dei prodotti immagazzinati sulla base dei documenti di pesatura in entrata, delle scorte e della contabilità, effettuando ove possibile un controllo fisico mediante pesatura di un campione. Il campione interessato deve essere rappresentativo e corrispondere almeno al 5 % del quantitativo totale; c) preleva un campione rappresentativo del quantitativo contrattuale che verrà analizzato il più rapidamente possibile per garantire che lo zucchero corrisponda ai requisiti previsti all’articolo 57 quater. 2.   Qualora l’analisi riveli che lo zucchero in questione non corrisponde ai requisiti di cui all'articolo 57 quater, l’intero quantitativo oggetto del contratto è rifiutato e la cauzione di cui all’articolo 57 quinquies, paragrafo 4, lettera e), è incamerata. 3.   Per motivi debitamente giustificati dallo Stato membro, il termine di cui al primo comma del paragrafo 1 può essere prorogato di quindici giorni. 4.   L’organismo responsabile del controllo: a) sigilla, al momento del controllo iniziale, tutti i prodotti facenti parte di uno stesso contratto, di una stessa partita di ammasso o di un quantitativo inferiore; b) effettua un controllo senza preavviso per accertare la presenza del quantitativo contrattuale nel sito di magazzinaggio. Il controllo viene svolto sulla base delle scorte e della contabilità, effettuando ove possibile un controllo fisico mediante pesatura di un campione. Il campione interessato deve essere rappresentativo e corrispondere almeno al 5 % del quantitativo totale. 5.   Nel corso dell’ultimo mese del periodo di magazzinaggio, l’organismo responsabile dei controlli svolge una verifica finale per accertare la presenza del quantitativo contrattuale nel sito di magazzinaggio effettuando un controllo senza preavviso conformemente al paragrafo 4, lettera b). 6.   In caso di irregolarità significative riguardanti almeno il 5 % dei quantitativi di un medesimo contratto sottoposti al controllo, la verifica è estesa a un campione più vasto, determinato dall'organismo preposto al controllo. Articolo 57 octodecies Relazioni sui controlli I controlli eseguiti in forza dell’articolo 57 septdecies sono oggetto di una relazione nella quale si precisano: a) la data e l’ora di inizio del controllo; b) la sua durata; c) le operazioni effettuate, fornendo in particolare dati e riferimenti relativi ai documenti e prodotti esaminati; d) i risultati e le conclusioni. La relazione sul controllo è firmata dall'agente responsabile e controfirmata dal contraente, o, se del caso, dal responsabile del deposito ed è inserita nel fascicolo di pagamento. Articolo 57 novodecies Sanzioni 1.   Se si constata che un documento presentato da un offerente per l’attribuzione dei diritti derivanti dal presente capo contiene informazioni inesatte e se dette informazioni sono essenziali per l’attribuzione dei diritti, l’organismo competente dello Stato membro esclude l’offerente dalla partecipazione alla procedura di gara per la concessione di un aiuto all’ammasso privato di zucchero per un periodo di un anno a partire dalla data in cui è stata presa una decisione amministrativa definitiva accertante l’irregolarità. 2.   Il paragrafo 1 non si applica se il richiedente apporta all’organismo competente prove soddisfacenti del fatto che la circostanza di cui alla frase introduttiva del paragrafo 1 non è dovuta a negligenza grave da parte sua oppure è dovuta a forza maggiore o ad un errore palese. 3.   Gli Stati membri informano la Commissione dei casi di applicazione del paragrafo 1. La Commissione tiene dette informazioni a disposizione degli altri Stati membri. Articolo 57 vicies Comunicazione alla Commissione Gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi di zucchero in relazione ai quali sono state accettate offerte conformemente all’articolo 57 nonies, paragrafo 1, e a) con riguardo ai quali non è stato successivamente concluso alcun contratto; o b) con riguardo ai quali sono stati in seguito conclusi contratti che hanno tuttavia dovuto essere annullati per inosservanza degli obblighi contrattuali; c) che sono svincolati dagli obblighi contrattuali a seguito di una decisione della Commissione conformemente all’articolo 57 quaterdecies. Le notifiche di cui al primo comma specificano il sottoperiodo della procedura di gara interessata e vengono trasmesse quanto prima e non oltre il decimo giorno del mese successivo al mese in questione. La forma e il contenuto delle comunicazioni sono definiti sulla base di modelli che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri. (*5)   GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12." (*6)   GU L 251 del 27.7.2004, pag. 9.»;" 11) l’allegato diventa allegato I ed è sostituito dal testo dell’allegato I del presente regolamento; 12) il testo dell’allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato II.
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