Art. 2
In vigore dal 17 lug 2008
Per le merci cui non si applica l’, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1174/2005, come modificato dal presente regolamento, i dazi antidumping definitivi corrisposti o contabilizzati a norma dell’, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1174/2005 nella sua versione iniziale e i dazi antidumping provvisori riscossi in via definitiva a norma dell’ di detto regolamento sono rimborsati o sgravati.
Le domande di rimborso o di sgravio sono presentate alle autorità doganali nazionali conformemente alla normativa doganale applicabile. In casi debitamente giustificati, il termine di tre anni di cui all’articolo 236, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (4), è prorogato di un anno.
Storico versioni
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