Art. 1
In vigore dal 15 lug 2008
Il regolamento (CE) n. 889/2005 è modificato come segue:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
1. È vietato:
a)
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa ad attività militari a qualsiasi entità o persona non governativa che operi nel territorio della RDC;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ad attività militari, compresi, in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armi e materiale connesso, o per la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica e altri servizi pertinenti a qualsiasi entità o persona non governativa che operi nel territorio della RDC;
c)
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di promuovere le operazioni di cui alle lettere a) e b).
2. La fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria a persone, entità o organismi, governativi o meno, nella RDC o in modo che tale assistenza venga usata nel territorio di questo paese, diversa dalla fornitura di tale assistenza alla missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite nella RDC (MONUC) in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), è notificata preventivamente al comitato per le sanzioni. Tali notifiche dovrebbero contenere tutte le informazioni pertinenti, compresa, se del caso, l’indicazione dell’utilizzatore finale, della data proposta per la fornitura e dell’itinerario delle spedizioni.»;
2)
l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
1. In deroga all’, le autorità competenti, indicate nei siti web specificati nell’allegato, dello Stato membro nel quale è stabilito il prestatore del servizio possono autorizzare la fornitura di:
a)
assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti alle armi e al materiale connesso, destinati esclusivamente ad aiutare la MONUC o ad essere da essa utilizzati;
b)
assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti ad equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad un uso umanitario o protettivo, purché la prestazione dell’assistenza o dei servizi in questione sia stata notificata preventivamente al comitato per le sanzioni in conformità dell’, paragrafo 2.
2. Nessuna autorizzazione è concessa per le attività che hanno già avuto luogo.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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