Art. 17
Comunicazioni
In vigore dal 10 lug 2008
Comunicazioni
1. Entro il 30 novembre successivo al termine del precedente periodo dal 1o agosto al 31 luglio gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati riepilogativi relativi al numero di richiedenti e di istituti scolastici che hanno partecipato al regime e ai controlli in loco effettuati, con le relative risultanze.
2. Anteriormente al 31 gennaio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione almeno i seguenti dati relativi al precedente periodo dal 1o agosto al 31 luglio:
a)
i quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari, ripartiti per categorie e sottocategorie, per i quali è stato versato l’aiuto nel precedente periodo dal 1o agosto al 31 luglio nonché la quantità massima ammissibile e il modo in cui è stata calcolata;
b)
il numero stimato di allievi che partecipano al regime di distribuzione di latte nelle scuole.
3. La forma e il contenuto delle comunicazioni sono definiti sulla base di modelli che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri. Detti modelli possono essere utilizzati solo dopo che il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli sia stato informato.
Storico versioni
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