Art. 42
Modifica della direttiva 2001/95/CE
In vigore dal 9 lug 2008
Modifica della direttiva 2001/95/CE
L’, paragrafo 3, della direttiva 2001/95/CE è sostituito dal seguente:
«3. Nel caso di prodotti che presentino un rischio grave, le autorità competenti adottano con la dovuta celerità le opportune misure di cui al paragrafo 1, lettere da b) a f). L’esistenza di un rischio grave è determinata dagli Stati membri caso per caso, in base alle caratteristiche intrinseche e tenendo conto degli orientamenti di cui all’allegato II, punto 8.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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