Art. 42

Modifica della direttiva 2001/95/CE

In vigore dal 9 lug 2008
Modifica della direttiva 2001/95/CE L’, paragrafo 3, della direttiva 2001/95/CE è sostituito dal seguente: «3.   Nel caso di prodotti che presentino un rischio grave, le autorità competenti adottano con la dovuta celerità le opportune misure di cui al paragrafo 1, lettere da b) a f). L’esistenza di un rischio grave è determinata dagli Stati membri caso per caso, in base alle caratteristiche intrinseche e tenendo conto degli orientamenti di cui all’allegato II, punto 8.»
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Modifica della direttiva 2001/95/CE (Art. 42 Regolamento (UE) 2008/765) — Testo vigente | Portale Normativo