Art. 1

In vigore dal 9 lug 2008
Il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 è così modificato: (1) L' è sostituito dal seguente: « Alle condizioni di cui al presente regolamento, la formazione e l'esecuzione del bilancio dell'organismo comunitario (qui di seguito: “il bilancio”) rispettano i principi dell'unità e della verità di bilancio, dell'annualità, del pareggio, dell'unità di conto, dell'universalità, della specializzazione e della sana gestione finanziaria, il che presuppone un controllo interno efficace ed efficiente, e della trasparenza.» (2) All'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il bilancio comporta stanziamenti non dissociati e, ove le esigenze operative lo giustifichino, stanziamenti dissociati. Questi ultimi si compongono di stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento.» (3) L'articolo 10 è modificato come segue. a) Al paragrafo 1, secondo comma, i termini «paragrafi 2-8» sono sostituiti dai termini «paragrafi 2-7»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Per gli stanziamenti di impegno e gli stanziamenti non dissociati non ancora impegnati alla fine dell'esercizio, il riporto può riguardare gli importi corrispondenti agli stanziamenti di impegno per cui è stata portata a termine entro il 31 dicembre la maggior parte delle fasi preparatorie all'atto di impegno, da definire nelle modalità di esecuzione di ogni organismo comunitario; tali importi possono essere impegnati fino al 31 marzo dell'anno successivo.» c) Al paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Per gli stanziamenti di pagamento, il riporto può riguardare gli importi necessari per coprire impegni anteriori o impegni riguardanti stanziamenti d'impegno riportati, quando gli stanziamenti previsti alle rispettive linee del bilancio dell'esercizio successivo non permettono di coprire il fabbisogno.» d) Al paragrafo 7 è aggiunto il seguente comma: «Entro il 1o giugno dell'anno N+1, l'organismo comunitario informa la Commissione circa l'attuazione delle entrate con destinazione specifica riportate.» (4) L'articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 1.   Le spese di gestione corrente possono, a decorrere dal 15 novembre di ogni anno, essere oggetto di impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo. Tali impegni non possono tuttavia superare un quarto degli stanziamenti decisi dal consiglio di amministrazione che figurano alla corrispondente linea di bilancio per l'esercizio in corso. Tali impegni non possono riguardare spese nuove il cui principio non sia stato ancora ammesso nell'ultimo bilancio regolarmente adottato. 2.   Le spese che, come i canoni di locazione, devono essere effettuate in anticipo, possono dar luogo a decorrere dal 1o dicembre ad un pagamento a valere sugli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo. In questo caso, non si applica il limite di cui al paragrafo 1.» (5) L'articolo 15 è modificato come segue. a) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   I fondi comunitari versati all'organismo comunitario costituiscono, rispetto al bilancio di quest'ultimo, una sovvenzione per il pareggio del bilancio che ha il carattere di prefinanziamento ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento finanziario generale.» b) È aggiunto il seguente paragrafo 5: «5.   L'organismo comunitario applica una gestione rigorosa della tesoreria, tenendo nel debito conto le entrate con destinazione specifica, al fine di assicurare che i suoi saldi di cassa siano limitati alle necessità debitamente giustificate. Nelle sue richieste di pagamento, l'organismo comunitario presenta previsioni dettagliate e aggiornate sulle sue effettive esigenze di tesoreria nel corso dell'esercizio, comprese le informazioni sulle entrate con destinazione specifica.» (6) All'articolo 16, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Gli organismi comunitari trasmettono, entro il 31 marzo dell'anno N, una stima del risultato di gestione dall'anno N–1, da restituire al bilancio comunitario successivamente nel corso dell'anno N, al fine di completare le informazioni già disponibili riguardanti l'eccedenza dell'anno N–2. La Commissione terrà nel debito conto tali informazioni al momento di valutare le necessità finanziarie degli organismi comunitari per l'anno N+1.»; (7) L'articolo 19 è sostituito dal seguente: «Articolo 19 1.   Hanno destinazione specifica le entrate che finanziano spese determinate, nella fattispecie: a) le entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati; b) le partecipazioni degli Stati membri, dei paesi terzi o di organismi diversi ad azioni dell'organismo comunitario, a condizione che ciò sia previsto dall'accordo concluso fra l'organismo comunitario e gli Stati membri, i paesi terzi o gli organismi in questione; c) le entrate provenienti da terzi per forniture, prestazione di servizi o lavori effettuati su loro richiesta, fatta eccezione per i canoni e le tasse di cui all'articolo 5, lettera a); d) i proventi di forniture, prestazioni di servizi e lavori effettuati a favore di altre istituzioni comunitarie o di altri organismi comunitari; e) le entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate; f) i proventi della vendita di autoveicoli, macchinari, impianti, materiali e apparecchiature scientifiche e tecniche che vengono sostituiti o rottamati quando il valore contabile è completamente ammortizzato; g) l'importo delle indennità di assicurazione riscosse; h) le entrate provenienti da indennità locative; i) le entrate provenienti dalla vendita di pubblicazioni e film, anche su supporto elettronico. 1bis.   Il pertinente atto di base può anche prescrivere di destinare a spese specifiche le entrate da esso previste. 2.   Le entrate ai sensi del paragrafo 1, lettere da a) a d), devono coprire la totalità delle spese dirette o indirette sostenute nel quadro dell'azione o della destinazione in oggetto. 3.   Il bilancio prevede per le entrate con destinazione specifica di cui ai paragrafi 1 e 1 bis una struttura d’accoglienza e, per quanto possibile, il loro importo.» (8) L'articolo 21, paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Possono essere detratti dall'importo delle domande di pagamento, delle fatture o degli estratti conto, che sono quindi oggetto di un ordine di pagamento al netto: a) le sanzioni inflitte alle parti dei contratti di appalto o ai beneficiari di una sovvenzione; b) gli sconti, i ristorni e ribassi dedotti da fatture individuali e richieste di pagamento; c) gli interessi prodotti dai pagamenti di prefinanziamento.» (9) L'articolo 23 è sostituito dal seguente: «Articolo 23 1.   Il direttore può procedere a storni da capitolo a capitolo e da articolo ad articolo senza limiti e da titolo a titolo fino ad un massimo del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea dalla quale viene effettuato lo storno. 2.   Al di là del limite di cui al paragrafo 1, il direttore può proporre al consiglio di amministrazione storni di stanziamenti da titolo a titolo. Il Consiglio di amministrazione dispone di tre settimane per opporsi a detti storni, trascorse le quali gli storni sono considerati adottati. 3.   Le proposte di storni e gli storni effettuati conformemente ai paragrafi 1 e 2 sono accompagnati da giustificazioni adeguate e dettagliate da cui emerge l'esecuzione degli stanziamenti nonché le previsioni del fabbisogno fino a fine esercizio, tanto per le linee da rafforzare quanto per quelle da cui sono prelevati gli stanziamenti. 4.   Il direttore informa al più presto il consiglio di amministrazione degli storni effettuati. Egli informa l'autorità di bilancio di tutti gli storni eseguiti a norma del paragrafo 2.»; (10) Al titolo II, capo 7, è inserito il seguente articolo 25 bis: «Articolo 25 bis 1.   Il bilancio viene eseguito secondo il principio di un controllo interno efficace ed efficiente. 2.   Ai fini dell'esecuzione del bilancio, il controllo interno viene definito come un processo applicabile a tutti i livelli di gestione e destinato a fornire ragionevoli garanzie quanto al conseguimento dei seguenti obiettivi: a) efficacia, efficienza ed economia delle operazioni; b) affidabilità delle relazioni che vengono redatte; c) salvaguardia del patrimonio e dell'informazione; d) prevenzione e rilevazione delle frodi e irregolarità; e) adeguata gestione dei rischi inerenti alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi e della natura dei corrispondenti pagamenti.» (11) L'articolo 26 è modificato come segue. a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Una sintesi del bilancio e dei bilanci rettificativi, definitivamente adottati, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro tre mesi a decorrere dalla loro adozione. Questa sintesi presenta le cinque principali linee di bilancio delle entrate, le cinque principali linee di bilancio delle spese del bilancio amministrativo e di funzionamento, la tabella dell'organico e una stima del numero di agenti contrattuali, espressa in equivalenti tempo pieno, per i quali sono iscritti a bilancio stanziamenti, nonché degli esperti nazionali distaccati. Essa presenta anche le cifre dell'esercizio precedente.» b) Sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4: «3.   Il bilancio, compresa la tabella dell'organico e i bilanci rettificativi, definitivamente adottati, nonché una stima del numero di agenti contrattuali, espressa in equivalenti tempo pieno per i quali sono iscritti a bilancio stanziamenti, nonché degli esperti nazionali distaccati, sono trasmessi per informazione all'autorità di bilancio, alla Corte dei conti e alla Commissione e sono pubblicati sul sito web dell'organismo comunitario in questione entro quattro settimane dalla loro adozione. 4.   L'organismo comunitario comunica, sul proprio sito web, informazioni sui beneficiari di fondi provenienti dal proprio bilancio, compresi gli esperti nazionali assunti conformemente all'articolo 74 ter. Le informazioni pubblicate dovranno essere facilmente accessibili, chiare ed esaurienti. Tali informazioni sono fornite nel rispetto delle esigenze di riservatezza e sicurezza, in particolare della protezione dei dati personali stabilita dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). Quando le informazioni sono pubblicate soltanto in forma anonima, l'organismo comunitario su richiesta comunica al Parlamento europeo, secondo adeguate modalità, le informazioni sui beneficiari. (*1)   GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.» " (12) L'articolo 27 è sostituito dal seguente: «Articolo 27 1.   Il bilancio è formato conformemente alle disposizioni dell'atto costitutivo dell'organismo comunitario. 2.   Entro il 10 febbraio di ogni anno l'organismo comunitario trasmette alla Commissione un progetto di stato di previsione delle spese e delle entrate e gli orientamenti generali che le giustificano, come pure il progetto definitivo dello stato di previsione entro la data indicata nell'atto costitutivo. 3.   Lo stato di previsione delle spese e delle entrate dell'organismo comunitario comprende: a) una tabella dell'organico che fissa il numero di posti permanenti e temporanei, la cui presa a carico sarà autorizzata entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, per grado e per categoria; b) in caso di variazione dell'organico, la giustificazione motivata della richiesta di nuovi posti; c) una previsione trimestrale di tesoreria dei pagamenti e delle riscossioni; d) le informazioni sulla realizzazione di tutti gli obiettivi precedentemente fissati per le varie attività, nonché i nuovi obiettivi misurati mediante indicatori. I risultati delle valutazioni sono esaminati e utilizzati per dimostrare i vantaggi che comporterebbe un aumento o una diminuzione del bilancio proposto dell'organismo comunitario rispetto al suo bilancio per l'anno N. 4.   L'organismo comunitario trasmette alla Commissione e all'autorità di bilancio entro il 31 marzo di ogni anno: a) Il suo progetto di programma di lavoro; b) il suo piano pluriennale aggiornato on materia di politica del personale, elaborato conformemente agli orientamenti della Commissione; c) le informazioni sul numero di funzionari, agenti temporanei e contrattuali definiti nello statuto e nel regime applicabile agli altri agenti (in seguito denominato “lo statuto”) per gli anni N–1 e N, nonché una stima per l'anno N+1; d) informazioni sui contributi in natura concessi all'organismo comunitario dallo Stato membro ospitante. e) una stima del saldo del risultato dell'esecuzione del bilancio a norma dell'articolo 81, per l'anno N–1. 5.   Nel quadro delle procedura relativa all'adozione del bilancio generale, la Commissione trasmette detto stato di previsione dell'organismo comunitario all'autorità di bilancio e propone l'importo della sovvenzione destinata all'organismo stesso e l'organico che ritiene necessario per esso. La Commissione elabora un progetto di tabella dell'organico degli organismi comunitari nonché una stima del numero di agenti contrattuali, espressa in equivalenti tempo pieno, per i quali sono iscritti a bilancio stanziamenti. 6.   L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'organismo comunitario, nonché ogni eventuale modifica ad esso, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 32, paragrafo 1. La tabella dell'organico sarà pubblicata in un allegato alla Sezione III — Commissione — del bilancio generale. 7.   Il bilancio e la tabella dell'organico vengono adottati dal consiglio di amministrazione. Diventano definitivi dopo l'approvazione definitiva del bilancio generale che fissa l'importo della sovvenzione comunitaria, nonché la tabella dell'organico e vengono eventualmente adeguati di conseguenza.» (13) L'articolo 32 è modificato come segue. a) Al paragrafo 1, terzo comma, i termini «A1, A2 e A3» sono sostituiti dai termini «AD 16, AD 15, AD 14 e AD 13»; b) al paragrafo 2 è aggiunta la frase seguente: «Quando un agente chiede la revoca dell'autorizzazione prima della scadenza del periodo accordato, l'organismo comunitario adotta tempestivamente le misure atte a rispettare il limite di cui al paragrafo 1, lettera b).» (14) All'articolo 33, è aggiunto il seguente comma: «A prescindere dalle responsabilità dell'ordinatore in merito alla prevenzione e rilevazione delle frodi e irregolarità, l'organismo comunitario partecipa alle attività di prevenzione delle frodi dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode.» (15) All'articolo 34, paragrafo 1, i termini «ai regolamenti e alle norme applicabili ai funzionari e altri agenti delle Comunità europee» (qui di seguito: «lo statuto») sono sostituiti dai termini «allo statuto» (16) All’articolo 35, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   È fatto divieto agli agenti finanziari ai sensi del capo 2 del presente titolo e ad ogni altra persona partecipante all'esecuzione del bilancio, alla gestione, alla revisione contabile o al controllo, di adottare un'azione da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli delle Comunità. Qualora ciò si verificasse, l'agente interessato è tenuto ad astenersi da tali azioni e ad informarne l'autorità competente. 2.   Esiste un conflitto d'interessi quando l'esercizio imparziale e oggettivo delle funzioni della persona di cui al paragrafo 1 è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza d'interessi con il beneficiario.» (17) All'articolo 38, paragrafo 6, sono aggiunte le seguenti frasi: «Ove possibile, i dati a carattere personale contenuti nei documenti giustificativi vengono cancellati quando non sono necessari per il discarico del bilancio, per il controllo e per l'audit. In ogni caso, per quanto riguarda la conservazione dei dati relativi al traffico, si applicano le disposizioni dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001.» (18) All'articolo 39, paragrafo 3, sono aggiunti i commi seguenti: «Ai fini della verifica a priori, l'ordinatore responsabile può considerare come un'unica operazione una serie di singole operazioni analoghe relative a una spesa di gestione corrente per retribuzioni, pensioni, rimborsi di spese di missione e di spese mediche. Nel caso contemplato al secondo comma, e in funzione della sua valutazione dei rischi, l'ordinatore responsabile procede a un'adeguata verifica a posteriori, conformemente al paragrafo 4.» (19) All'articolo 40, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L'ordinatore rende conto al consiglio d'amministrazione dell'esercizio delle sue funzioni mediante una relazione annuale di attività, corredata di informazioni finanziarie e di gestione, che confermi che le informazioni figuranti in tale relazione forniscono un'immagine fedele, salvo se diversamente specificato nelle riserve collegate a determinati settori di entrate e spese. La relazione annuale di attività illustra i risultati delle sue operazioni a fronte degli obiettivi assegnatigli, i rischi associati a tali operazioni, l'utilizzo delle risorse a sua disposizione e l'efficienza ed efficacia del sistema di controllo interno. Il revisore interno ai sensi dell'articolo 71 prende nota della relazione annuale di attività, nonché degli altri elementi di informazione forniti.» (20) L'articolo 43 è sostituito dal seguente: «Articolo 43 1.   Il consiglio di amministrazione nomina un contabile soggetto allo statuto, che è funzionalmente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni. Nell'organismo comunitario, quest'ultimo è incaricato di quanto segue: a) provvedere alla corretta esecuzione dei pagamenti, all'incasso delle entrate ed al recupero dei crediti accertati; b) preparare e presentare i conti, conformemente al titolo VII; c) provvedere alla tenuta della contabilità conformemente al titolo VII; d) attuare, conformemente al titolo VII, le norme e i metodi contabili, nonché il piano contabile in conformità delle disposizioni adottate dal contabile della Commissione; e) definire e convalidare i sistemi contabili e, se necessario, convalidare i sistemi stabiliti dall’ordinatore e destinati a fornire o giustificare informazioni contabili; il contabile è abilitato a verificare il rispetto dei criteri di convalida; f) gestire la tesoreria. 2.   Il contabile ottiene dall'ordinatore, che ne garantisce l'affidabilità, tutte le informazioni necessarie all'elaborazione di conti che riproducano un'immagine fedele del patrimonio dell'organismo comunitario e dell'esecuzione del bilancio. 2bis.   Prima della loro adozione da parte del direttore, il contabile approva i conti, attestando in tal modo con ragionevole certezza che i conti forniscono un'immagine fedele della situazione finanziaria dell'organismo comunitario. A tale scopo, il contabile si accerta che i conti siano stati preparati nel rispetto delle norme, dei metodi e dei sistemi contabili stabiliti e che siano state iscritte nei conti tutte le entrate e le spese. L'ordinatore trasmette al contabile tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. Gli ordinatori restano pienamente responsabili dell'utilizzo corretto dei fondi da loro gestiti, nonché della legalità e regolarità delle spese sotto il loro controllo. 2ter.   Il contabile ha il diritto di verificare le informazioni ricevute e di procedere ad ogni altra verifica che ritenga necessaria per firmare i conti. Il contabile esprime riserve, se necessario, illustrando nei dettagli la natura e la portata di tali riserve. 2quater.   Il contabile dell'organismo comunitario approva i conti annuali dello stesso e li invia al contabile della Commissione. 3.   Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, nonché l'articolo 44, solamente il contabile è autorizzato a maneggiare fondi e valori. Egli è responsabile della custodia dei medesimi. 4.   Ai fini dell'esercizio dei suoi compiti e se ciò si rivela indispensabile per l'esercizio dei suoi compiti, il contabile può delegare alcune delle proprie funzioni ad agenti soggetti allo statuto, posti sotto la sua responsabilità gerarchica. 5.   L'atto di delega definisce i compiti, i diritti e gli obblighi conferiti ai delegati.» (21) All'articolo 44 è aggiunto il comma seguente: «I pagamenti della cassa di anticipi possono essere effettuati con bonifico, compreso il sistema di incasso automatico di cui all'articolo 66, paragrafo 1 bis, con assegno o con altro mezzo di pagamento, secondo le istruzioni date dal contabile.» (22) Al titolo IV, capo 3, il titolo della sezione 2 è sostituito dal seguente: «Sezione 2 Norme applicabili all'ordinatore e agli ordinatori delegati e sottodelegati» (23) L'articolo 47 è sostituito dal seguente: «Articolo 47 1.   L'ordinatore è responsabile sotto il profilo patrimoniale, conformemente allo statuto. 1bis.   L'obbligo di versare compensazioni si applica in particolare se: a) l'ordinatore, intenzionalmente o per negligenza grave da parte sua, accerta i diritti da recuperare o emette ordini di riscossione, impegna una spesa o firma un ordine di pagamento, senza conformarsi al presente regolamento e alle sue modalità d'esecuzione; b) l'ordinatore, intenzionalmente o per negligenza grave da parte sua, trascura di compilare un atto che dia luogo ad un credito, trascura o ritarda l'emissione di ordini di riscossione, oppure ritarda l'emissione di un ordine di pagamento, generando in tal modo una responsabilità civile dell'organismo comunitario nei confronti di terzi. 2.   Gli ordinatori delegati o sottodelegati che ritengano che una decisione di loro competenza sia inficiata d'irregolarità o contravvenga ai principi di una sana gestione finanziaria, ne informano per iscritto l'autorità delegante. Se l'autorità delegante dà istruzione motivata per iscritto all'ordinatore delegato o sottodelegato di prendere tale decisione, quest'ultimo, che deve eseguirla, è esente da responsabilità. 3.   In caso di delega, l'ordinatore resta responsabile dell'efficienza edell'efficacia dei sistemi di gestione e di controllo interno istituiti e della scelta dell'ordinatore delegato. 4.   L'istanza specializzata in materia di irregolarità finanziarie istituita dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 4, del regolamento finanziario generale può esercitare nei confronti dell'organismo comunitario le stesse competenze di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione, a meno che il consiglio di amministrazione decida di istituire un'istanza indipendente a livello funzionale o di partecipare ad un'istanza comune istituita da diversi organismi comunitari. Per i casi presentati dagli organismi finanziari, l'istanza specializzata in materia di irregolarità finanziarie istituita dalla Commissione deve comprendere un membro del personale di un organismo comunitario. Sulla base del parere di quest'istanza, il direttore decide l'avvio di una procedura disciplinare o pecuniaria. Se l'istanza ha individuato problemi sistemici, presenta all'ordinatore e al revisore interno della Commissione una relazione accompagnata da raccomandazioni. Se tale parere chiama in causa il direttore, l'istanza lo trasmette al consiglio di amministrazione e al revisore interno della Commissione. Il direttore fa riferimento, in forma anonima, ai pareri dell'istanza nella sua relazione annuale d'attività e indica le misure di controllo adottate. 5.   Ogni agente può essere tenuto a risarcire, in tutto o in parte, il danno subito dalle Comunità per colpa personale grave da lui commessa nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni. L’autorità che ha potere di nomina prende una decisione motivata, previo adempimento delle formalità prescritte in materia disciplinare dallo statuto.» (24) L'articolo 50 è sostituito dal seguente: «Articolo 50 L'organismo comunitario presenta alla Commissione, alle condizioni e alle scadenze con essa convenute, delle richieste di pagamento della totalità o di una parte della sovvenzione comunitaria, a norma dell'articolo 15, paragrafo 5.» (25) All'articolo 53, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   I contratti e le convenzioni di sovvenzione conclusi dall'organismo comunitario prevedono che qualsiasi credito non rimborsato alla data di scadenza fissata nella nota di addebito produce interessi, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commission (*2). Le condizioni alla quali gli interessi di mora sono dovuti all'organismo comunitario, compreso il tasso degli interessi, saranno esplicitamente indicate nei contratti e nelle convenzioni di sovvenzione. (*2)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.» " (26) All'articolo 55, paragrafo 3, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: «Quando l'ordinatore competente intende rinunciare, anche parzialmente, a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi di una sana gestione finanziaria e di proporzionalità. Tale rinuncia deve esprimersi in una decisione dell'ordinatore, che deve essere motivata. L'ordinatore può delegare questa decisione unicamente per i crediti d'importo inferiore a 5 000 euro.» (27) All’articolo 58, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) il debitore si impegna a pagare gli interessi al tasso previsto all'articolo 86 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 per tutto il periodo della dilazione accordata a partire dalla data di scadenza indicata nella nota di addebito;» (28) Al titolo IV, capo 4, sezione 5, sono inseriti i seguenti articoli 58 bis e 58 ter: «Articolo 58 bis Il contabile compila l'elenco degli importi da recuperare, raggruppando i crediti degli organismi comunitari in funzione della data di emissione dell'ordine di recupero. Egli indica anche le decisioni di rinuncia totale o parziale al recupero di crediti accertati. L'elenco va allegato alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'organismo comunitario. L'organismo comunitario compila l'elenco dei suoi crediti indicando il nome dei debitori e l'importo dei debiti, nel caso che al debitore sia stato ingiunto di pagare per decisione di un tribunale, con sentenza passata in giudicato, e che nessun pagamento di rilievo sia stato effettuato nell'anno successivo alla decisione del tribunale. L'elenco viene pubblicato, tenendo conto della normativa in materia di protezione dei dati. Articolo 58 ter Ai crediti dell'organismo comunitario nei confronti di terzi ed ai crediti di terzi nei confronti dell'organismo comunitario si applica un termine di prescrizione di cinque anni, stabilito nei contratti e nelle convenzioni di sovvenzione conclusi dall'organismo comunitario.» (29) L'articolo 59 è sostituito dal seguente: «Articolo 59 Se l'organismo comunitario percepisce tasse e canoni di cui all'articolo 5, lettera a), essi sono oggetto di una stima globale provvisoria all'inizio di ciascun esercizio. Se le tasse e i canoni sono determinate interamente dalla legislazione o dalle decisioni del consiglio di amministrazione, l'ordinatore può astenersi dall'emettere ordini di recupero e compilare direttamente note di addebito, dopo avere accertato il credito. In questo caso vengono registrate tutte le informazioni relative al credito dell'organismo comunitario. L'ordinatore compila un elenco di tutte le note di addebito e indica il loro numero e l'importo globale nella relazione dell'organismo comunitario sulla gestione finanziaria e di bilancio. Se l'organismo comunitario utilizza un sistema di fatturazione distinto, il contabile iscrive regolarmente nei conti, con cadenza almeno mensile, l'importo cumulato delle tasse e dei canoni percepiti. In linea generale, la prestazione di servizi in virtù di compiti conferiti è effettuata dall'organismo comunitario solo dopo il pagamento integrale dell'importo del canone o della tassa corrispondenti. Se, a titolo eccezionale, la prestazione di servizi viene fornita senza preventivo pagamento della tassa o del canone corrispondenti, si applicano le sezioni 3, 4 e 5 del presente capitolo.» (30) All'articolo 60, paragrafo 3, è aggiunta la seguente frase: «Il programma di lavoro comprende obiettivi dettagliati e indicatori di risultato.» (31) L'articolo 62 è sostituito dal seguente: «Articolo 62 1.   Per qualsiasi misura da cui derivi una spesa a carico del bilancio, l'ordinatore competente deve procedere previamente ad un impegno di bilancio prima di concludere un impegno giuridico nei confronti di terzi. 2.   Gli impegni di bilancio globali coprono il costo totale dei relativi impegni giuridici specifici contratti fino al 31 dicembre dell'anno N+1. Gli impegni giuridici specifici relativi a impegni di bilancio specifici o provvisori vengono conclusi al più tardi il 31 dicembre dell'anno N. Alla scadenza dei periodi di cui al primo e secondo comma, il saldo non eseguito di questi impegni di bilancio è disimpegnato dall'ordinatore competente. 3.   Gli impegni giuridici contratti per azioni la cui realizzazione si prolunga su più esercizi e i corrispondenti impegni di bilancio comportano, tranne quando si tratta di spese per il personale, un termine finale d'esecuzione fissato secondo il principio di una sana gestione finanziaria. Le frazioni di questi impegni non eseguite nei sei mesi successivi a tale data limite per l'esecuzione sono oggetto di disimpegno, a norma dell'articolo 11. L'importo di un impegno di bilancio, corrispondente a un impegno giuridico, per il quale non è stato effettuato alcun pagamento ai sensi dell'articolo 67 entro i tre anni successivi alla firma dell'impegno giuridico è oggetto di disimpegno.» (32) All'articolo 66 è inserito il seguente paragrafo 1 bis: «1bis.   Nei casi in cui vengono effettuati pagamenti periodici riguardo a servizi prestati, compresi i servizi di locazione, o beni forniti, e fatta salva l'analisi dei rischi, l'ordinatore può ordinare l'applicazione del cosiddetto sistema di incasso automatico.» (33) All’articolo 72, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dal testo seguente: «b) valutare l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo e di revisione contabile interni relativi a tutte le operazioni di esecuzione del bilancio.» (34) L'articolo 74 è sostituito dal seguente: «Articolo 74 1.   Per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, si applicano le disposizioni pertinenti del regolamento finanziario generale e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, nel rispetto i paragrafi da 4 a 7 del presente articolo. 2.   L'organismo comunitario può chiedere di essere associato, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, nell'aggiudicazione di appalti della Commissione o di appalti interistituzionali, nonché nell'aggiudicazione di appalti di altri organismi comunitari. 3.   L'organismo comunitario partecipa alla base dati centrale comune istituita e gestita dalla Commissione conformemente all'articolo 95 del regolamento finanziario generale. 4.   L'organismo comunitario può aggiudicare un appalto, senza ricorrere ad una procedura di appalto pubblico, con la Commissione, con gli uffici interistituzionali e con il Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea istituito dal regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio (*3), per forniture, prestazione di servizi o lavori da questi effettuati. 5.   L'organismo comunitario può ricorrere a procedure di aggiudicazione congiunte con le amministrazioni aggiudicatrici dello Stato membro ospitante per coprire le sue necessità amministrative. In questo caso si applica, mutatis mutandis, l'articolo 125 quater del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002. 6.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 101 del regolamento finanziario generale, il bando di gara stabilisce che fino al momento della firma del contratto, l'organismo comunitario può rinunciare all'appalto o annullare la procedura di aggiudicazione dell'appalto, senza che i candidati o gli offerenti possano pretendere un qualsivoglia indennizzo. 7.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 103 del regolamento finanziario generale, i bandi di gara lanciati dall'organismo comunitario prevedono che esso possa sospendere la procedura e prendere le misure del caso, tra cui l'annullamento della procedura alle condizioni stabilite in detto articolo. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 103 del regolamento finanziario generale, i contratti conclusi dall'organismo comunitario con gli operatori economici stabiliscono che esso possa adottare le misure specificate in detto articolo alle condizioni ivi previste. (*3)   GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1.» " (35) Sono inseriti i seguenti Titoli V bis e V ter: «TITOLO V bis PROGETTI CON INCIDENZE SIGNIFICATIVE SUL BILANCIO Articolo 74 bis Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del suo bilancio amministrativo, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione. Qualora uno dei due rami dell'autorità di bilancio intenda formulare un parere, notifica all'organismo comunitario interessato, entro due settimane dal ricevimento dell'informazione relativa al progetto, che intende formulare detto parere. In assenza di risposta, l'organismo comunitario può procedere con l'operazione prevista. Questo parere è trasmesso all'organismo comunitario entro quattro settimane dalla notifica di cui al secondo paragrafo. TITOLO V ter ESPERTI Articolo 74 ter L'articolo 265 bis del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 si applica, mutatis mutandis, per la selezione di esperti. Tali esperti sono remunerati in base a un importo fisso, perché coadiuvino l'organismo comunitario, in particolare valutando proposte e domande di sovvenzione od offerte per gare d'appalto, e perché prestino assistenza tecnica nel seguito da dare ai progetti e nella loro valutazione finale. L'organismo comunitario può avvalersi anche degli elenchi di esperti compilati dalla Commissione o da altri organismi comunitari.»; (36) L'articolo 75 è sostituito dal seguente: «Articolo 75 1.   Quando l'organismo comunitario può accordare delle sovvenzioni conformemente al suo atto costitutivo o per delega della Commissione conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento finanziario generale, si applicano le disposizioni pertinenti del regolamento finanziario generale e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, nel rispetto dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2.   Le sovvenzioni sono coperte da sovvenzioni scritte tra l'organismo comunitario e il beneficiario. 3.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, paragrafo 2, del regolamento finanziario generale, le convenzioni di sovvenzione concluse dall'organismo comunitario stabiliscono che esso possa sospendere, ridurre o annullare la sovvenzione nei casi previsti all'articolo 183 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 una volta che il beneficiario avrà potuto formulare le proprie osservazioni.» (37) All'articolo 76, il secondo comma è sostituito dal seguente: «I conti dell'organismo comunitario sono accompagnati da una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio. La relazione fornisce informazioni, fra l'altro, sul tasso di esecuzione degli stanziamenti insieme a una sintesi sugli storni di stanziamenti fra le varie voci del bilancio.» (38) Gli articoli 82 e 83 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 82 Il contabile comunica, entro il 1o marzo che segue l'esercizio chiuso, i propri conti provvisori accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, di cui all'articolo 76 del presente regolamento, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti affinché il contabile della Commissione possa procedere al consolidamento contabile, previsto all'articolo 128 del regolamento finanziario generale. Il contabile trasmette, entro il 31 marzo che segue l'esercizio chiuso, la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio anche al Parlamento europeo e al Consiglio. Articolo 83 1.   In base alle disposizioni dell'articolo 129, paragrafo 1 del regolamento finanziario generale, la Corte dei conti formula, entro il 15 giugno che segue l'esercizio chiuso, le proprie osservazioni in merito ai conti provvisori dell'organismo comunitario. 2.   Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'organismo comunitario, il direttore stabilisce i conti definitivi dell'organismo, conformemente all'articolo 43, sotto la sua responsabilità e li trasmette al consiglio di amministrazione, che formula un parere su tali conti. 3.   Entro il 1o luglio che segue l'esercizio chiuso, il direttore trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio. 4.   I conti definitivi dell'organismo comunitario, consolidati con i conti della Commissione, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre che segue l'esercizio chiuso. 5.   Il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate nel quadro della sua relazione annuale entro il 30 settembre che segue l'esercizio chiuso. L'organismo comunitario comunica le sue risposte contemporaneamente alla Commissione.» (39) L'articolo 94 è sostituito dal seguente: «Articolo 94 1.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà atto al direttore, entro il 15 maggio dell'anno N+2, salvo diversamente previsto nell'atto costitutivo, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N. Il direttore informa il Consiglio d'amministrazione delle osservazioni del Parlamento europeo contenute nella risoluzione che accompagna la decisione di discarico. 2.   Se la data prevista al paragrafo 1 non può essere rispettata, il Parlamento europeo o il Consiglio informano il direttore dei motivi per cui la decisione ha dovuto essere differita. 3.   Qualora il Parlamento europeo rinvii la decisione di scarico, il direttore, di concerto con il Consiglio d'amministrazione, si adopera per prendere, al più presto, misure che consentano e facilitino la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla decisione.» (40) L'articolo 97 è soppresso. (41) L'articolo 99 è sostituito dal seguente: «Articolo 99 Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, adotta, per quanto necessario e con la preventiva autorizzazione della Commissione, le modalità di esecuzione del regolamento finanziario dell'organismo comunitario.»
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