Art. 1
In vigore dal 8 lug 2008
Il regolamento (CE) n. 442/2007 è così modificato:
1)
dopo l’ è aggiunto il seguente articolo:
«Articolo 1bis
1. Nonostante l’, il dazio antidumping definitivo non si applica alle importazioni immesse in libera pratica in conformità dei paragrafi del presente articolo.
2. Le importazioni di concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso originari dell’Ucraina e classificabili ai codici NC 3102 30 90 , 3102 40 90 , ex 3102 29 00 , ex 3102 60 00 , ex 3102 90 00 , ex 3105 10 00 , ex 3105 20 10 , ex 3105 51 00 , ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 91 , che sono state dichiarate per l’immissione in libera pratica e fatturate dal produttore esportatore dal quale la Commissione ha accettato l’impegno e la cui denominazione figura nella decisione 2008/577/CE della Commissione (7), periodicamente modificata, sono esenti dal dazio antidumping istituito dall’, purché:
—
siano prodotte, inviate e fatturate direttamente dal produttore esportatore al primo acquirente indipendente della Comunità,
—
siano corredate di una fattura corrispondente all’impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all’allegato del presente regolamento, e
—
le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione della fattura commerciale.
3. Al momento dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica sorge un’obbligazione doganale:
—
ogniqualvolta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 1, l’inosservanza di una o più delle condizioni elencate in tale paragrafo; oppure
—
quando la Commissione revoca l’accettazione dell’impegno, in conformità dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base, con un regolamento o una decisione che si riferisce a transazioni particolari e che dichiara invalide le pertinenti fatture corrispondenti all’impegno.
(7)
GU L 185 del 12.7.2008, pag. 43.»;"
2)
è aggiunto il seguente allegato:
«ALLEGATO
Nella fattura commerciale che accompagna le vendite nella Comunità di merci soggette all’impegno devono figurare le indicazioni seguenti:
1)
l’intestazione “FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI SOGGETTE A UN IMPEGNO”;
2)
il nome della società che rilascia la fattura commerciale;
3)
il numero della fattura commerciale;
4)
la data di emissione della fattura commerciale;
5)
il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti sulla fattura vengono sdoganate alla frontiera comunitaria;
6)
la descrizione esatta delle merci, compresi:
—
il codice NC del prodotto utilizzato ai fini dell’impegno,
—
il tenore di azoto (N) del prodotto (in percentuale),
—
il codice TARIC,
—
la quantità (da indicare in tonnellate);
7)
la descrizione delle condizioni di vendita, compresi:
—
il prezzo per tonnellata,
—
le condizioni di pagamento previste,
—
le condizioni di consegna previste,
—
gli sconti e le riduzioni complessivi;
8)
il nome della società che funge da importatore nella Comunità a cui la fattura commerciale che accompagna le merci oggetto di un impegno viene rilasciata direttamente dalla società;
9)
il nome del responsabile della società che emette la fattura commerciale, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:
“Il sottoscritto attesta che la vendita per l’esportazione diretta nella Comunità europea delle merci oggetto della presente fattura avviene nell’ambito e alle condizioni dell’impegno offerto dalla [società] e accettato dalla Commissione europea con decisione 2008/577/CE. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.”.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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