Art. 1

In vigore dal 8 lug 2008
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbone attivato in polvere di cui al codice NC ex 3802 10 00 (codice TARIC 3802 10 00 20) originario della Repubblica popolare cinese. 2.   L’importo del dazio antidumping definitivo è pari a 323 EUR/t (peso netto). 3.   Se le merci vengono danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile viene ridotto proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana ai sensi dell’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (6), l’importo del dazio antidumping, calcolato in base agli importi di cui sopra, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:649:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo