Art. 1

In vigore dal 8 lug 2008
Il regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato come segue: 1) è inserito il seguente articolo: «Articolo 2 bis Il divieto di cui all’, paragrafo 2, non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.»; 2) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 1.   Le autorità competenti degli Stati membri indicate sui siti web elencati nell’allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono: a) necessari per coprire le spese di base delle persone elencate nell’allegato I e dei loro familiari a carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici; b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o d) necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato abbia notificato agli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica. 2.   Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.»; 3) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 1.   Senza pregiudizio delle norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi: a) forniscono immediatamente alle autorità competenti del paese in cui risiedono o sono situati, indicate sui siti web elencati nell’allegato II, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, in particolare i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell’, e a trasmettere direttamente o indirettamente tali informazioni alla Commissione; e b) collaborano con le autorità competenti indicate sui siti web elencati nell’allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni. 2.   Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.»; 4) l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 1.   La Commissione è autorizzata a: a) modificare l’allegato I in base alle decisioni prese in merito all’allegato IV della posizione comune 2006/276/PESC; e a b) modificare l’allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri. 2.   È pubblicato un avviso sulle procedure per la presentazione delle informazioni relative all’allegato I.»; 5) è inserito il seguente articolo: «Articolo 9 bis 1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui all’articolo 3, all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 5 e le indicano nei siti web elencati nell’allegato II. 2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti e i relativi estremi entro il 31 luglio 2008 e la informano senza indugio di ogni eventuale successiva modifica.»; 6) l’allegato II è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.
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