Art. 1
In vigore dal 4 lug 2008
1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate il 1o luglio 2008 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 13,69 % dei quantitativi richiesti per la zona 1) Africa e rilasciati nella misura dal 70,24 % dei quantitativi richiesti per la zona 3) Europa orientale.
2. Fino al 1o agosto 2008, sono sospesi per la zona di destinazione 1) Africa e 3) Europa orientale il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 2 luglio 2008, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 4 luglio 2008.
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