Art. 1
Procedura di transazione nei casi di cartelli
In vigore dal 30 giu 2008
Il regolamento (CE) n. 773/2004 è modificato come segue:
1)
all', il paragrafo 1 è sostituito dal paragrafo seguente:
«1. La Commissione può decidere di avviare il procedimento per l'adozione di una decisione ai sensi del capitolo III del regolamento (CE) n. 1/2003 in qualsiasi momento, ma non dopo la data in cui ha espresso la valutazione preliminare di cui all'articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento, ha emesso la comunicazione degli addebiti o ha richiesto alle parti di manifestare il proprio interesse ad avviare discussioni in vista della transazione né, se è anteriore, dopo la data di pubblicazione della comunicazione di cui all'articolo 27, paragrafo 4, dello stesso.»;
2)
all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal paragrafo seguente:
«1. Qualora emetta una comunicazione degli addebiti relativa a una questione in merito alla quale ha ricevuto una denuncia, la Commissione fornisce al denunciante una copia della versione non riservata della comunicazione degli addebiti, salvo si applichi la procedura di transazione nel qual caso informa per iscritto il denunciante della natura e dell'oggetto della procedura. La Commissione fissa anche un termine entro il quale il denunciante può rendere noto per iscritto il suo punto di vista.»;
3)
all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal paragrafo seguente:
«1. La Commissione informa le parti interessate degli addebiti mossi nei loro confronti. La comunicazione degli addebiti è notificata per iscritto a ciascuna delle parti nei cui confronti sono mossi gli addebiti.»;
4)
è inserito il seguente articolo 10 bis:
«Articolo 10 bis
Procedura di transazione nei casi di cartelli
1. Dopo l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione può fissare un termine entro il quale le parti possono manifestare per iscritto la loro disponibilità a partecipare a discussioni in vista dell'eventuale presentazione di proposte di transazione. La Commissione non è tenuta a tener conto delle risposte ricevute dopo la scadenza del termine suddetto.
Se due o più parti nell'ambito della stessa impresa manifestano la disponibilità a partecipare a siffatte discussioni ai sensi del primo comma, designano rappresentanti comuni che parteciperanno in loro nome e per loro conto alle discussioni con la Commissione. Quando fissa il termine di cui al primo comma, la Commissione indica alle parti in questione che sono individuate nell'ambito della stessa impresa unicamente al fine di permettere loro di ottemperare a detta disposizione.
2. La Commissione può informare le parti che partecipano a discussioni di transazione circa:
a)
gli addebiti che intende muovere nei loro confronti;
b)
gli elementi probatori utilizzati per stabilire gli addebiti che intende muovere;
c)
versioni non riservate di qualsiasi specifico documento accessibile, elencato nel fascicolo in quel momento, nella misura in cui la richiesta della parte sia giustificata al fine di consentirle di accertare la sua posizione in merito a un periodo di tempo o a qualsiasi altro aspetto particolare del cartello; e
d)
la forcella delle potenziali ammende.
Tali informazioni sono riservate nei confronti di terzi salvo che la Commissione ne abbia esplicitamente autorizzata la divulgazione.
In caso di progressi delle discussioni verso una transazione, la Commissione può fissare un termine entro il quale le parti possono impegnarsi a seguire la procedura di transazione presentando proposte di transazione che rispecchino i risultati delle discussioni svolte e in cui riconoscano la propria partecipazione a un'infrazione all'articolo 81 del trattato nonché la rispettiva responsabilità. Prima che la Commissione fissi un termine per la presentazione delle proposte di transazione, le parti interessate hanno il diritto a che sia loro divulgata, su richiesta presentata a tempo debito, l'informazione specificata di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 2, primo comma. La Commissione non è obbligata a tener conto di proposte di transazione ricevute dopo la scadenza del termine suddetto.
3. Quando la comunicazione degli addebiti notificata alle parti rispecchia il contenuto delle loro proposte di transazione, le parti interessate, nella risposta scritta a detta comunicazione degli addebiti confermano, entro il termine fissato dalla Commissione, che la comunicazione degli addebiti loro indirizzata rispecchia il contenuto delle loro proposte di transazione. La Commissione può allora procedere all'adozione di una decisione ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 23 del regolamento n. 1/2003 previa consultazione del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ai sensi dell'articolo 14 del medesimo regolamento.
4. La Commissione può decidere in qualsiasi momento, durante la procedura, di cessare completamente le discussioni in vista di una transazione nel caso di specie oppure rispetto a una o più parti specifiche qualora ritenga che sia verosimilmente compromessa l'efficacia della procedura.»;
5)
l'articolo 11, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
«1. La Commissione accorda alle parti cui invia la comunicazione degli addebiti la possibilità di essere sentite prima di consultare il Comitato consultivo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003.»;
6)
l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Articolo 12
1. La Commissione accorda alle parti cui è inviata la comunicazione degli addebiti la possibilità di sviluppare i propri argomenti nel corso di un'audizione orale, qualora lo richiedano nella loro proposta scritta.
2. Tuttavia, nel presentare le loro proposte di transazione, le parti confermano alla Commissione che chiederanno di avere la possibilità di sviluppare i propri argomenti nel corso di un'audizione orale unicamente qualora la comunicazione degli addebiti non rispecchi il contenuto delle loro proposte di transazione.»;
7)
all'articolo 15 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:
«1 bis. Dopo l'avvio del procedimento a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003, e per permettere alle parti che intendono presentare proposta di transazione di procedere in tal senso, la Commissione divulga loro, su richiesta, gli elementi probatori e i documenti di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 2, subordinatamente alle condizioni fissate nei pertinenti commi. In quest'ottica, quando presentano le loro proposte di transazione, le parti confermano alla Commissione che chiederanno l'accesso al fascicolo unicamente dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti qualora detta comunicazione non rispecchi il contenuto delle loro proposte di transazione.»;
8)
l'articolo 17 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nello stabilire i termini di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 10 bis, paragrafo 1, all'articolo 10 bis, paragrafo 2, all'articolo 10 bis, paragrafo 3 e all'articolo 16, paragrafo 3, la Commissione tiene conto sia del tempo necessario per la preparazione della comunicazione che dell'urgenza del caso.»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. I termini di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 10 bis, paragrafo 1, all'articolo 10 bis, paragrafo 2 e all'articolo 16, paragrafo 3, non possono essere inferiori a due settimane. Il termine di cui all'artico 13, paragrafo 3, non può essere inferiore a due settimane, eccetto per le proposte di transazione per le quali le rettifiche sono effettuate entro una settimana. Il termine di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 3, non può essere inferiore a due settimane.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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