Art. 1
In vigore dal 26 giu 2008
1. L'applicazione dei dazi doganali all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 90 99 , NC 1001 10 , NC 1002 00 00 , NC 1003 00 , NC 1005 90 00 , NC 1007 00 90 , NC 1008 10 00 e NC 1008 20 00 è sospesa con riferimento alla campagna 2008/2009 per tutte le importazioni soggette al dazio comune effettuate in conformità dell'articolo 130 del regolamento (CE) n. 1234/2007 oppure nell'ambito dei contingenti tariffari a dazio ridotto aperti a norma dell'articolo 144 dello stesso regolamento.
2. I dazi doganali possono essere ripristinati con decisione della Commissione in conformità della procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 ai livelli ed alle condizioni di cui all'articolo 136 di detto regolamento, in particolare nei seguenti casi:
a)
quando, per uno o più dei prodotti elencati al paragrafo 1 del presente articolo, il prezzo fob, rilevato nei porti della Comunità, è inferiore al 180 % del prezzo di riferimento di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007;
b)
quando i quantitativi disponibili sul mercato comunitario risultano sufficienti ad assicurare l'equilibrio del mercato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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