Art. 1
In vigore dal 26 giu 2008
Il regolamento (CE) n. 831/2002 è modificato come segue:
1)
nell'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'autorità comunitaria può concedere nei propri locali l'accesso ai dati riservati ottenuti tramite le seguenti indagini o fonti statistiche:
—
panel europeo delle famiglie,
—
indagine sulle forze di lavoro,
—
indagine comunitaria sull'innovazione,
—
indagine sulla formazione professionale continua,
—
indagine sulla struttura delle retribuzioni,
—
statistiche dell'Unione europea sul reddito e sulle condizioni di vita,
—
indagine sull'istruzione degli adulti,
—
indagine sulla struttura delle aziende agricole.
Su richiesta dell'autorità nazionale che ha fornito i dati è tuttavia possibile vietare l'accesso a tali dati per determinati progetti di ricerca.»;
2)
nell'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'autorità comunitaria può mettere a disposizione serie di microdati resi anonimi ottenuti tramite le seguenti indagini o fonti statistiche:
—
panel europeo delle famiglie,
—
indagine sulle forze di lavoro,
—
indagine comunitaria sull'innovazione,
—
indagine sulla formazione professionale continua,
—
indagine sulla struttura delle retribuzioni,
—
statistiche dell'Unione europea sul reddito e sulle condizioni di vita,
—
indagine sull'istruzione degli adulti,
—
indagine sulla struttura delle aziende agricole.
Su richiesta dell'autorità nazionale che ha fornito i dati è tuttavia possibile vietare l'accesso a tali dati per determinati progetti di ricerca.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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