Art. 2
In vigore dal 25 giu 2008
1. Gli Stati membri, applicando adeguati piani di campionamento e metodi analitici, vegliano affinché ogni partita di prodotti di cui all' sia oggetto delle analisi necessarie a garantire che i prodotti in questione siano conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1881/2006 in riferimento ai metalli pesanti e alla direttiva 95/2/CE in riferimento ai solfiti. Il campionamento e l'analisi dei metalli pesanti sono effettuati a norma del regolamento (CE) n. 333/2007.
2. Ogni tre mesi gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione su tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati sulle partite di prodotti di cui all'. La relazione è trasmessa nel mese successivo a ciascun trimestre (aprile, luglio, ottobre e gennaio).
3. A tal fine è utilizzato il modello comune per la trasmissione delle relazioni di cui all'allegato del presente regolamento.
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