Art. 1
In vigore dal 24 giu 2008
Il regolamento (CE) n. 1043/2005 è modificato come segue:
1)
l'articolo 27 è sostituito dal seguente:
«Articolo 27
1. Gli obblighi derivanti dai titoli non sono trasferibili. I diritti derivanti dai titoli possono essere ceduti dal titolare durante il periodo di validità di questi ultimi, purché il trasferimento abbia luogo a favore di un solo cessionario per ciascun titolo o estratto. Il trasferimento riguarda gli importi non ancora imputabili al titolo o all'estratto.
2. Il cessionario non può trasferire a sua volta i diritti, ma può retrocederli al titolare. La retrocessione verte sul quantitativo non ancora imputato sul titolo o sull'estratto.
In tal caso l'autorità emittente inserisce nella casella 6 del titolo una delle diciture di cui all'allegato VIII.»;
2)
nell'articolo 32, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«L'autorità di pagamento annota tale importo sul titolo di restituzione entro sei mesi dal ricevimento della domanda specifica.»;
3)
nell'articolo 38 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le domande presentate nel corso di ciascuna settimana sono notificate dagli Stati membri alla Commissione il lunedì successivo. I titoli corrispondenti possono essere rilasciati dal mercoledì successivo alla notifica, a meno che la Commissione non disponga altrimenti.»;
4)
nell'articolo 39, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Fatti salvi il secondo e terzo comma, i titoli di restituzione sono validi fino all'ultimo giorno del quinto mese successivo al mese in cui è stata fatta la relativa domanda oppure, se l'esercizio finanziario si conclude prima che siano trascorsi i cinque mesi suddetti, fino all'ultimo giorno dell'esercizio finanziario.
I titoli di restituzione per cui è stata fatta una domanda in conformità dell'articolo 33, lettera a), o dell'articolo 38 bis entro il 7 novembre sono validi fino all'ultimo giorno del decimo mese successivo al mese in cui ne è stata fatta domanda.
I titoli di restituzione di cui all'articolo 40 sono validi fino all'ultimo giorno del quinto mese successivo al mese in cui ne è stata fatta domanda.
I tassi di restituzione fissati anticipatamente in conformità dell'articolo 29 rimangono validi fino all'ultimo giorno del periodo di validità del titolo.»;
5)
nell'articolo 45, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il paragrafo 1 si applica soltanto ai titoli ed agli estratti di titoli restituiti all'autorità emittente durante l'esercizio finanziario per il quale i titoli sono stati rilasciati, purché la restituzione abbia luogo non oltre il 31 agosto di tale esercizio finanziario.»;
6)
nell'articolo 47, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«2. L'articolo 46 si applica alle esportazioni per le quali le domande, compresa la domanda relativa all'esportazione considerata, presentate dall'operatore durante l'anno finanziario a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, non possono dare origine a pagamenti superiori a 100 000 EUR.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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