Art. 1
Stampigliatura delle uova consegnate direttamente all'industria alimentare
In vigore dal 24 giu 2008
L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 589/2008 è sostituito dal seguente:
«Articolo 11
Stampigliatura delle uova consegnate direttamente all'industria alimentare
1. Salvo disposizione contraria contenuta nella legislazione sanitaria, gli Stati membri possono esentare gli operatori, su loro richiesta, dagli obblighi di stampigliatura previsti dall'allegato XIV, parte A, sezione III, punto 1) e dall'allegato XIV, parte A, sezione IV, punto 3), del regolamento (CE) n. 1234/2007 se le uova sono consegnate direttamente dal sito di produzione all'industria alimentare.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1:
a)
gli Stati membri in cui è stabilito il sito di produzione informano adeguatamente le autorità competenti degli Stati membri interessati circa la concessione di deroghe agli obblighi di stampigliatura prima di qualsiasi consegna;
b)
se la deroga riguarda un fornitore situato in un paese terzo, le uova sono consegnate all'industria solo se la loro destinazione finale ai fini della trasformazione è controllata dalle autorità competenti dello Stato membro che concede l'esenzione;
c)
la consegna avviene sotto la piena responsabilità dell'operatore alimentare, che si impegna di conseguenza ad utilizzare le uova esclusivamente per la trasformazione.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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