Art. 37

Comunicazioni

In vigore dal 23 giu 2008
Comunicazioni Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all’applicazione del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:589:oj#art-37

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo