Art. 1
In vigore dal 19 giu 2008
Il regolamento (CE) n. 1238/95 è così modificato:
1)
all', paragrafo 2, la parola «ecu» è sostituita da «euro»;
2)
all'articolo 3, paragrafo 2, il testo delle lettere a), b) e c) è sostituito dal seguente:
«a)
consegna o invio di assegni bancari pagabili in euro e intestati all'Ufficio;
b)
bonifico in euro su conto corrente postale intestato all'Ufficio;
c)
pagamento sui conti aperti in euro presso l'Ufficio; oppure
d)
pagamento tramite carta di pagamento.»;
3)
all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a), c) e d), all'articolo 11, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 3 e all'articolo 14, paragrafi 2 e 4, «ECU» va sostituito da «EUR»;
4)
all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'Ufficio percepisce da ciascun titolare della privativa comunitaria per varietà vegetali, di seguito “il titolare”, una tassa per ogni anno di validità della privativa comunitaria (tassa annuale); l'importo è fissato a 300 EUR per il 2009 e per gli anni successivi.»;
5)
l'allegato I del regolamento (CE) n. 1238/95 è sostituito dal testo figurante in allegato al presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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