Art. 1
In vigore dal 18 giu 2008
1. Nella parte 5 (Diossine e PCB) dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è aggiunto il punto seguente:
Tenori massimi
Somma di diossine
(OMS-PCDD/F-TEQ)
Somma di diossine e PCB diossina-simili (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ)
«5.11
Fegato di pesce e suoi prodotti derivati, esclusi gli oli di organismi marini di cui al punto 5.10
—
25,0 pg/g peso fresco (32) (38)
2. La nota 34 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è sostituita dal testo seguente:
«(34)
Per i prodotti alimentari indicati in questa categoria, si rimanda alle definizioni di cui alle categorie a), b), c), e) ed f) dell'elenco che figura all' del regolamento (CE) n. 104/2000, escluso il fegato di pesce di cui al punto 5.11.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2008:565:oj#art-1